Ambito di applicazione del comma 2-bis dell’art. 38, d.lgs. n. 163 del 2006, recante il principio della c.d. stabilità della soglia di anomalia

Redazione Scientifica
10 Febbraio 2017

Benché la previsione di cui al comma 2-bis (dovuta all'art. 39, commi 1 e 2, d.l. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni con l. 11 agosto 2014 n. 114) sia stata immessa dal legislatore nel testo dell'art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006...

Benché la previsione di cui al comma 2-bis (dovuta all'art. 39, commi 1 e 2, d.l. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni con l. 11 agosto 2014 n. 114) sia stata immessa dal legislatore nel testo dell'art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006, essa è applicabile anche ai casi in cui non sia in questione la carenza dei requisiti elencati nello stesso articolo, ma qualunque altra potenziale ragione di esclusione del concorrente, atteso che il testo dell'innovativa disposizione esibisce una portata ben più vasta dell'elenco delle cause ostative contenuto nell'articolo in cui essa per ragioni contingenti è stata inserita. Esso ha la natura di una “norma generale” in quanto si riferisce ad «ogni variazione che intervenga (…) successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte».

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