Termine di presentazione delle offerte e adempimento della prestazione contributiva
13 Febbraio 2017
Il Consiglio di Stato delimita le ipotesi di violazione dell'art. 38, lett. i), d.lgs. n. 163 del 2006. Va premesso che il controllo sulla regolarità contributiva costituisce un adempimento rispetto al quale è preclusa ogni valutazione di merito in capo alla stazione appaltante, stante che secondo la prevalente interpretazione della giurisprudenza amministrativa «la regolarità contributiva deve riferirsi esclusivamente alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione ad una pubblica gara, con esclusione di ogni successiva regolarizzazione» (cfr. TAR Puglia, Lecce, 29 gennaio 2009). D'altronde la giurisprudenza ha affermato che non assume alcuna rilevanza la regolarizzazione tardiva della posizione contributiva «ai fini che conseguono all'accertamento di irregolarità contributive esistenti al momento della gara» (TAR Lazio, Roma 16 luglio 2008, 4607) e ancora che «l'impresa deve essere in regola con i relativi obblighi fin dalla presentazione della domanda» (cfr., tra le altre, TAR Abruzzo, Pescara, 7 aprile 2005, n. 173; nonché Cons. St., Sez. V, 27 dicembre 2004, n. 8215 e Sez. IV, 20 settembre 2005, n. 4817, TAR Lazio, II-ter, 14 febbraio 2005, n. 1259) e che sono irrilevanti eventuali adempimenti tardivi. Ciò che rileva ai fini del controllo dei requisiti ex art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006 è unicamente il DURC rilasciato dall'ente previdenziale senza alcuna rilevanza, ai fini dell'appalto, del rispetto o meno della procedura di regolarizzazione che resta estranea agli interessi dell'evidenza pubblica (cfr. AVCP Determinazione n. 1/2010 e parere precontenzioso ANAC 10 aprile 2014, n. 63): la «valutazione compiuta dagli enti previdenziali è vincolante per le stazioni appaltanti e preclude ad esse una valutazione autonoma» (cfr. Cons. St., Ad. plen. 4 maggio 2012, n. 8). La particolarità del caso di specie, che ha portato il Consiglio di Stato ad escludere la violazione grave, risiede nei fatti che: (i) «al momento della scadenza del termine della presentazione delle offerte (le ore 12 del 16 dicembre 2014) non era formalmente scaduto il termine di adempimento (le ore 24,00 dello stesso giorno), così che la pendenza doveva ritenersi, a quel momento, non definitiva, seppure per sole dodici ore»; (ii) la compensazione con altri crediti detenuti dalla società ha comportato che la stessa risultasse in regola anche dal punto di vista sostanziale, senza violare né il principio del possesso continuativo dei requisiti di gara né il divieto di regolarizzazione postuma dei medesimi. |