Sulla necessità del perdurante possesso dei requisiti di capacità generale per tutta la procedura di gara e per tutta la durata dell’appalto
13 Marzo 2017
La sentenza ha ribadito che, per esigenze di trasparenza e di certezza del diritto, il possesso dei requisiti di ammissione si impone dal momento della presentazione della domanda di partecipazione e per tutta la durata della procedura di evidenza pubblica, a garanzia della permanenza della serietà e della volontà dell'impresa di presentare un'offerta credibile. Tale previsione, lungi dal costituire un mero formalismo procedimentale, risulta piuttosto finalizzata ad assicurare alla stazione appaltante l'instaurazione di un rapporto con un soggetto, che, dalla candidatura in sede di gara fino alla stipula del contratto e poi ancora fino all'adempimento dell'obbligazione contrattuale, sia provvisto di tutti i requisiti di ordine generale e speciale per contrattare con la Pubblica Amministrazione (In tal senso, Cons. St., Ad. plen., 20 luglio 2015, n. 8). Applicando i richiamati principi alla fattispecie, il Collegio ha in primo luogo rammentato che la certificazione attestante il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili costituisce un fondamentale requisito di partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica, indipendentemente dalla sua previsione nella lex specialis (Cfr. Cons. St., Sez. V, 13 febbraio 2013, n. 857; Cons. St., Sez. VI, 3 luglio 2014, n. 3361). Conseguentemente, è stata ritenuta legittima la revoca dell'aggiudicazione subita da parte della ricorrente, la quale era risultata priva della certificazione di adempimento degli obblighi di cui all'art. 17, l. 12 marzo 1999, n. 68 in fase di aggiudicazione della gara, contrariamente a quanto espresso dalla stessa nelle dichiarazioni di partecipazione alla procedura. Il Collegio ha altresì evidenziato l'inidoneità della convenzione successivamente sottoscritta dall'impresa ad eliminare in via retroattiva la carenza del requisito in questione. |