L'esclusione dalla gara per grave errore professionale

Fabio Saitta
13 Aprile 2016

Il focus si propone di esaminare gli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali in merito alla previsione codicistica dell'esclusione dalla gara d'appalto per grave errore nell'esercizio dell'attività professionale e delle connesse problematiche concernenti il relativo onere dichiarativo, i requisiti dell'eventuale provvedimento di esclusione ed il conseguente sindacato giurisdizionale.
Abstract

Il focus si propone di esaminare gli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali in merito alla previsione codicistica dell'esclusione dalla gara d'appalto per grave errore nell'esercizio dell'attività professionale e delle connesse problematiche concernenti il relativo onere dichiarativo, i requisiti dell'eventuale provvedimento di esclusione ed il conseguente sindacato giurisdizionale.

La nozione di “errore grave” nell'esercizio dell'attività professionale (e la diversa ipotesi della “grave negligenza o malafede”)

L'art. 38, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 163 del 2006 contempla due ipotesi di esclusione (cfr. la bussola di A.G. Pietrosanti, Requisiti: grave negligenza o malafede ed errore grave, 15 gennaio 2016) che, pur simili, si distinguono sotto vari profili.

La prima, riguardo all'ambito oggettivo, sanziona la grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate e, riguardo all'ambito soggettivo, è circoscritta ad episodi attinenti a rapporti contrattuali tra il concorrente e la stazione appaltante; la seconda, invece, riguardo all'ambito oggettivo, sanziona la commissione di un grave errore nell'esercizio dell'attività professionale e, quanto all'ambito soggettivo, si riferisce – a differenza della prima – anche a rapporti con soggetti diversi dalla stazione appaltante (da ultimi, D. Rosato-C. Marmo, Esclusione dalle gare pubbliche per errore professionale e per inosservanza del relativo (dubbio) onere dichiarativo, in www.lexitalia.it, n. 3/2016, § 1).

Diversi sono, soprattutto, i beni tutelati: la fiducia nel primo caso, l'affidabilità nel secondo (da ultimo, M. Didonna, Il “grave errore professionale”, tra attuale incertezza del diritto e imminente prospettiva europea, in Urb. e app., 2016, 67; cfr., altresì, S. Gentiloni Silveri, Breve nota a Consiglio di Stato, sez. V, 20.11.2015, n. 5299 sull'interpretazione dell'art. 38, comma 1, lett. f), d.lgs. 163/2006. Esclusione dalla gara come conseguenza della violazione dell'obbligo di buona fede, in www.giustamm.it, n. 12/2015, § 4, la quale osserva che la grave negligenza o malafede o il grave errore nell'esecuzione del rapporto contrattuale «non sono altro che la violazione del dovere di diligenza ovvero della buona fede quale regola di comportamento»; G. Bergonzini, I requisiti di partecipazione agli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, in I contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, a cura di R. Villata, M. Bertolissi, V. Domenichelli e G. Sala, Cedam, Padova, 2014, I, 330-333; F. Masi, Negligenza e malafede: un deficit di fiducia, in www.appaltiecontratti.uniroma2.it, 1 aprile 2013; F. Ventura, Art. 38, in Commentario breve alla legislazione sugli appalti pubblici e privati, 2ᵃ ed., Cedam, Padova, 2012, 449-451; R. Proietti, Art. 38, in Codice dell'appalto pubblico, a cura di S. Baccarini, G, Chinè e R. Proietti, Giuffrè, Milano, 2011, 474-476; prima del codice dei contratti pubblici, C.E. Gallo, La ricostruzione giurisprudenziale dell'errore professionale nelle gare pubbliche, in Foro amm.-CdS, 2003, 3006 ss.).

Il presente contributo attiene in particolare alla seconda parte della disposizione, concernente l'esclusione per grave errore professionale (sulla prima parte della disposizione si è ampiamente soffermata F. Di Chio, Esclusione dalla gara pubblica per grave negligenza o malafede nei precedenti contratti, in www.diritto.it, 10 maggio 2013; in giurisprudenza, tra le più recenti, Cons. St., Sez. III, 22 gennaio 2016, n. 210), della quale è pacificamente esclusa la natura sanzionatoria, attenendo la previsione codicistica alla fiducia che la stazione appaltante deve poter riporre, ex ante, nell'operatore economico al quale affida un appalto o una concessione (ex multis, Cons. St, Sez. V, 28 settembre 2015, n. 4502; TAR Campania, Napoli, Sez. III, 8 maggio 2015, n. 2567; in dottrina, V. Palmieri, L'inadempimento in precedenti contratti come causa di esclusione dalle gare pubbliche, in Foro amm.-CdS, 2008, 1144 ss.).

Mentre la nozione di «errore nell'esercizio dell'attività professionale» include qualsiasi comportamento scorretto che incida sulla credibilità professionale dell'operatore economico, compresi i casi di esecuzione non corretta, imprecisa o carente di un contratto o di una parte di esso (TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 15 ottobre 2015, n. 2175; nel senso che la lata formula utilizzata dal legislatore fa sì che la causa di esclusione in esame sia sganciata da quelle, specifiche e tipizzate, dettate da risvolti penali, di cui alle lett. c) ed h) del medesimo art. 38, TAR Campania, Napoli, Sez. VII, 16 aprile 2015, n. 2174), la presenza dell'aggettivo «grave» induce a ritenere necessario ai fini dell'esclusione che l'amministrazione dia conto, con atto motivato, della gravità dell'errore professionale commesso e del rilievo che tale elemento ha sull'affidabilità dell'impresa e sull'interesse pubblico a stipulare un nuovo contratto con la stessa: la gravità dev'essere, pertanto, commisurata al pregiudizio arrecato alla fiducia che la stazione appaltante deve poter riporre nell'impresa affidataria dell'esecuzione di un nuovo rapporto contrattuale (Cons. St., Sez. III, 26 gennaio 2012, n. 349).

Per il resto, come segnalato all'inizio del paragrafo, è pacifico che l'esclusione può essere disposta avendo riguardo a tutta la precedente attività professionale dell'impresa che aspira all'affidamento, non essendo ristretta ai soli casi in cui l'errore sia stato commesso in un precedente rapporto contrattuale con la stessa stazione appaltante (per tutte, Cons. St., Sez. VI, 10 maggio 2007, n. 2245).

L'ultimo inciso della disposizione, secondo cui l'errore può essere «accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante», viene, poi, interpretato dalla giurisprudenza nel senso che «l'accertamento del possesso del requisito di partecipazione avviene, in via primaria e autonoma, attraverso i poteri di verifica della stazione appaltante, che può a tal fine avvalersi di ogni mezzo di prova e, in via secondaria, con l'apporto dichiarativo dell'impresa che partecipa alla gara» (Cons. St., Sez. III, 13 maggio 2015, n. 2388). Non è, quindi, necessario un accertamento giurisdizionale dei fatti rilevanti per la formulazione del giudizio negativo in ordine all'attività professionale svolta dalla concorrente (ex plurimis, TAR Veneto, Sez. I, 17 febbraio 2014, n. 226 e 17 maggio 2012, n. 703), ma occorre, quantomeno, il previo accertamento dell'errore in sede amministrativa, non essendo sufficiente la mera pendenza di un procedimento amministrativo di accertamento (Cons. St., Sez. V, 23 marzo 2015, n. 1567).

L'obbligo di dichiarare i pregressi errori professionali

La circostanza che la norma in commento si riferisca anche ad errori commessi in precedenti rapporti contrattuali con soggetti diversi dalla stazione appaltante ha un'immediata ricaduta sull'onere dichiarativo incombente sull'impresa che partecipa alla gara.

La giurisprudenza prevalente è, infatti, dell'avviso che i concorrenti debbano dichiarare la sussistenza di pregresse risoluzioni contrattuali «anche a prescindere dalla stazione appaltante, “la stessa” presso la quale si svolge il procedimento di scelta del contraente, “o altra”, posto che ciò attiene ai principi di lealtà e affidabilità contrattuale e professionale che presiedono agli appalti e ai rapporti con la stazione stessa, né si rilevano validi motivi per non effettuare tale dichiarazione, posto che spetta comunque all'Amministrazione appaltante la valutazione dell'errore grave che può essere accertato con qualunque mezzo di prova» (così, da ultimo, Cons. St., Sez. III, 26 febbraio 2016, n. 802; in termini, TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, 8 maggio 2015, n. 803; Cons. St., Sez. V, 9 marzo 2015, n. 1184; nel senso che analogo obbligo dichiarativo non sussiste, invece, nel caso della «grave negligenza o malafede», TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 18 febbraio 2016, n. 349). In sostanza, com'è stato da ultimo ribadito, «la mancanza di tipizzazione da parte dell'ordinamento delle fattispecie rilevanti, non attribuisce alcun filtro sugli episodi di “errore grave” all'impresa partecipante, la quale è tenuta a portare a conoscenza della stazione appaltante ogni episodio di risoluzione o rescissione contrattuale anche non giudiziale, quand'anche transatto, essendo rimessa alla stazione appaltante la valutazione in relazione al nuovo appalto da affidare» (Cons. St., Sez. V, 11 aprile 2016, n. 1412). L'impresa deve, quindi, presentare una dichiarazione esauriente, sicchè la mancata esternazione di un evento, anche se poi ritenuto non grave, comporta, di norma, l'esclusione dalla gara e la comunicazione degli atti all'ANAC per l'eventuale iscrizione nel casellario informatico ai sensi dell'art. 38, comma 1-ter, d.lgs. n. 163 del 2006 (Cons. St., Sez. V, 22 ottobre 2015, n. 4870).

Anche da ultimo, è stato, peraltro, ribadito che l'omessa dichiarazione di una precedente risoluzione contrattuale disposta, per gravi inadempimenti contrattuali, da un'altra amministrazione pubblica determina la falsità della dichiarazione resa in proposito della ditta e ne legittima, di per sé sola, l'esclusione, senza che vi sia spazio per il c.d. soccorso istruttorio, che può essere invocato in caso di dichiarazione incompleta, irregolare o addirittura mancante, non già nell'ipotesi di dichiarazione esistente, ma scientemente difforme dalla realtà (Cons. St., Sez. V, n. 1412 del 2016, cit.; TAR Toscana, Sez. I, 13 gennaio 2016, n. 11).

Trattasi, tuttavia, di un orientamento che, ancorché maggioritario, non è univoco ed è stato recentemente sottoposto a serrata critica da parte della dottrina, secondo la quale «l'esclusione può disporsi non per un deficit dichiarativo, ma soltanto laddove la stazione appaltante, che a tal fine può avvalersi di “qualsiasi mezzo di prova”, entri nel merito della vicenda e ritenga inadempiente, e in modo grave, la precedente condotta tenuta dal concorrente che intende escludere» (D. Rosato -C. Marmo, op. cit., § 3, ai quali si rinvia anche per l'indicazione della giurisprudenza che ha recentemente sostenuto la tesi minoritaria). La stessa dottrina reputa inappropriato il richiamo, a supporto della criticata estensione dell'onere dichiarativo incombente sul concorrente, al principio di leale collaborazione nei rapporti tra pubblica amministrazione e soggetti che partecipano alle gare pubbliche, ritenendo che lo stesso non possa essere dilatato al punto da introdurre in capo a questi ultimi un onere dichiarativo privo di fondamento normativo (D. Rosato-C. Marmo, ibidem).

A quest'ultimo argomento potrebbe, invero, obiettarsi che, come in passato abbiamo cercato di dimostrare, ad un'amministrazione imparziale deve rapportarsi un cittadino leale, sincero e non reticente, configurandosi, in caso contrario, una vera e propria responsabilità da inesatta informazione, a suo carico, nei confronti dell'amministrazione (per maggiori approfondimenti sul punto, v., se vuoi, F. Saitta, Del dovere del cittadino di informare la P.A. e delle sue possibili implicazioni, in I nuovi diritti di cittadinanza: il diritto d'informazione, a cura di F. Manganaro e A. Romano Tassone, Torino, 2005, 111 ss.). Non si vede perché, allora, dell'inesatta o incompleta informazione del cittadino nell'ambito di un rapporto procedimentale non dovrebbe tenersi conto in sede di ammissione ad una gara.

È anche vero, tuttavia, che così come non appare un eccessivo aggravio procedimentale per l'impresa partecipante dichiarare comunque tutte le pregresse risoluzioni contrattuali, allo stesso modo non dovrebbe risultare eccessivamente gravoso per la stazione appaltante prescrivere espressamente a pena di esclusione, nella lex specialis, una dichiarazione con la quale non solo attesti l'insussistenza della causa di esclusione (cioè, di non aver commesso un grave errore professionale), ma riferisca anche di tutte le risoluzioni anticipate intervenute in un determinato periodo antecedente la data di pubblicazione del bando (in tal senso, condivisibilmente, D. Rosato-C. Marmo, ibidem).

Va da sé, in ogni caso, che non vi sarebbe ragione di escludere dalla gara la ditta che, in sede di presentazione dell'offerta, abbia compiutamente e lealmente dichiarato alla stazione appaltante di essere precedentemente incorsa in un errore professionale, ma abbia al contempo congruamente rappresentato le ragioni – ritenute valide dalla stessa amministrazione – per le quali, a suo giudizio, tale errore non sia idoneo ad integrare la fattispecie di cui alla disposizione in parola (TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 23 ottobre 2015, n. 1634).

La discrezionalità valutativa della stazione appaltante ed il relativo sindacato giurisdizionale

La giurisprudenza è, altresì, totalmente univoca nell'affermare che la valutazione circa l'affidabilità del concorrente al quale siano stati contestati inadempimenti in precedenti rapporti contrattuali, ergo in ordine alla gravità di tali inadempimenti ed alla loro ripercussione nel rapporto fiduciario, rientri nella discrezionalità tecnica della stazione appaltante e possa essere sindacata solo in caso di grave illogicità o travisamento dei fatti (in tal senso, da ultimo, TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 12 febbraio 2016, n. 43).

Per quanto riguarda il primo aspetto, è lo stesso art. 38, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 163 del 2006 a richiedere «una “motivata valutazione” della stazione appaltante, all'esito di una valutazione dei fatti (di natura discrezionale), la quale, ove conduca ad un esito di sussistenza della fattispecie espulsiva, deve essere assistita da adeguata motivazione (M. Galliasso, L'esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche per grave negligenza o malafede nell'esercizio di precedenti appalti: compatibilità con l'ordinamento comunitario ed obbligo di motivazione, in Foro amm.-CdS, 2007, 636 ss.). Non è invece necessaria l'esternazione delle ragioni tutte le volte in cui la valutazione dei fatti operata dall'amministrazione non conduca a ritenere configurabili la grave negligenza o malafede o il grave errore professionale» (Cons. St., Sez. IV, 14 gennaio 2016, n. 85).

Ne consegue, con riguardo al secondo aspetto, che «l'intervento del giudice non può svolgersi direttamente sulla esistenza della fattispecie espulsiva, trattandosi invece di un controllo parametrico esterno sulla valutazione compiuta in proposito dall'amministrazione, in termini di logicità e ragionevolezza della stessa. Al riguardo il giudice amministrativo non può sostituirsi all'amministrazione, compiendo direttamente la valutazione di sussistenza della causa espulsiva, che l'amministrazione abbia invece escluso procedendo all'aggiudicazione della gara» (Cons. St., Sez. IV, n. 85 del 2016, cit.). Travalica, dunque, i limiti al potere giurisdizionale conferito in sede di legittimità il giudice che ritenga che la valutazione dell'amministrazione appaltante di considerare gravi le infrazioni accertate in capo ad una ditta sia manifestamente sproporzionata ed irragionevole: in tal modo opinando, il giudice amministrativo invade non soltanto l'ambito di giurisdizione riservato al giudice ordinario in materia di esecuzione del contratto, ma la stessa sfera di potere riconosciuta in materia alla pubblica amministrazione (Cons. St., Sez. V, n. 4502 del 2015, cit.; in argomento, amplius, F. D'Angelo, La giurisdizione amministrativa in materia di appalti tra questioni di opportunità e questioni di fatto (a proposito del giudizio sulla «affidabilità» delle imprese partecipanti alle gare d'appalto pubbliche, in Dir. proc. amm., 2014, 1028 ss.; M. Allena, Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche complesse: orientamenti tradizionali versus obblighi internazionali, ivi, 2012, 1602 ss.).

Deve, quindi, prendersi atto che – specie a seguito della cassazione con rinvio di alcune decisioni del Consiglio di Stato che avevano censurato l'operato dell'amministrazione (per tutte, Cass. civ., Sez. un., ord. 17 febbraio 2012, n. 2312, in Foro amm.-CdS, 2012, 3143, con nota di A. Falchi Delitala, La soggettività della valutazione di affidabilità ex art. 387, 1° comma, lett. f del d.lgs. 163/06 come limite al sindacato del giudice amministrativo, nonché in Urb. e app., 2012, 750, con nota di L. De Pauli, Esclusione dalla gara per grave negligenza e malafede e giurisdizione del G.A.; in Giur. it., 2013, 692, con nota di F. Volpe, Eccesso di potere giurisdizionale e limiti al sindacato della discrezionalità tecnica) – lo spazio riservato al sindacato giurisdizionale del giudizio della stazione appaltante sull'affidabilità dell'impresa concorrente è assai limitato: appare chiara la scelta di rimettere alla stessa stazione appaltante l'individuazione del «punto di rottura» dell'affidamento nel pregresso o futuro contraente, in quanto il sindacato sulla motivazione del rifiuto deve essere mantenuto sul piano della verifica della non pretestuosità della valutazione degli elementi di fatto esibiti (Cons. St., Sez. V, 14 ottobre 2014, n. 5063).

In conclusione

Descritto, per somme linee, lo stato dell'arte, per concludere si può provare ad immaginare lo scenario che ci verrà prospettato nell'immediato futuro.

La disposizione in esame è apparsa del tutto in linea con la normativa europea, nella misura in cui l'art. 45, § 2, lett. d), direttiva 2004/18/CE, recepita con il vigente codice dei contratti pubblici, contemplava la possibilità di escludere dalla gara il concorrente che avesse commesso un errore grave nell'esercizio della sua attività professionale, mentre al considerando n. 101 della direttiva 2014/24/UE, in corso di recepimento, si prevede che le amministrazioni aggiudicatrici «dovrebbero […] poter escludere candidati o offerenti che in occasione dell'esecuzione di precedenti appalti pubblici hanno messo in evidenza notevoli mancanze per quanto riguarda obblighi sostanziali» (Cons. St., Sez. III, n. 802 del 2016, cit.; Sez. V, n. 5299 del 2015, cit.). Quest'ultima disposizione aggiunge, però, che «[i]l diritto nazionale dovrebbe prevedere una durata massima per tali esclusioni» e che, «[n]ell'applicare motivi di esclusione facoltativi, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero prestare particolare attenzione al principio di proporzionalità. Lievi irregolarità dovrebbero comportare l'esclusione di un operatore economico solo in circostanze eccezionali. Tuttavia, casi ripetuti di lievi irregolarità possono far nascere dubbi sull'affidabilità di un operatore economico che potrebbero giustificarne l'esclusione».

L'art. 57, § 4, lett. g), della stessa direttiva prevede, poi, specificamente che può essere disposta l'esclusione dalla gara «se l'operatore economico ha evidenziato significative e persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto pubblico, di un precedente contratto con un ente aggiudicatore o di un precedente contratto di concessione che hanno causato la cessazione anticipata di tale contratto precedente, un risarcimento danni o altre sanzioni comparabili» (con riguardo a tale disposizione, è stato recentemente notato che, al di là del dubbio riferimento alle altre sanzioni similari, si dovrà chiarire se sia sufficiente ai fini dell'esclusione la risoluzione del contratto attualmente disciplinata dall'art. 136 d.lgs. n. 163 del 2006 ovvero dovrà attendersi la pronuncia giurisdizionale: L. Ponzone, Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, in Appalti e contratti pubblici. Commentario sistematico, a cura di F. Saitta, Padova, 2016, § 8).

In sostanza, lo stesso diritto europeo, di norma incline a limitare la discrezionalità amministrativa, rimette la valutazione delle violazioni dei doveri professionali ai fini dell'eventuale esclusione del partecipante dalla gara al potere discrezionale della stazione appaltante (S. Gentiloni Silveri, op. cit., § 2), delimitandone però l'esercizio mediante la prescrizione di un limite temporale e l'invito ad una rigorosa osservanza del principio di proporzionalità.

Sotto il primo aspetto, va effettivamente considerato che il fattore tempo è inscindibilmente connesso al concetto di affidabilità, su cui fa perno la causa di esclusione in esame, dovendo ragionevolmente escludersi che un grave errore professionale possa comportare vita natural durante, per una ditta, l'impossibilità di partecipare alle gare (M. Didonna, op. cit., 67-68; G. Bergonzini, op. cit., 333, il quale sottolinea l'esigenza di motivare adeguatamente l'esclusione di soggetti le cui negligenze e/o errori siano particolarmente risalenti nel tempo). Non a caso, d'altronde, l'art. 57, § 6, della succitata direttiva 2014/24/UE faculta l'operatore economico che si trovi nella causa di esclusione in esame a provare di aver adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità, mentre il successivo § 7 obbliga gli Stati membri a determinare il periodo massimo di esclusione nel caso in cui l'operatore economico non adotti alcuna misura di tal fatta.

Il legislatore italiano, dal canto suo, nell'approvare lo schema di decreto legislativo recante il «nuovo» codice dei contratti pubblici, ex art. 1, comma 3, l. n. 11 del 2016, ha previsto l'esclusione dell'operatore economico che si sia «reso colpevole di gravi comportamenti illeciti, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; tra questi rientrano: le carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni» (art. 80, comma 5, lett. c)). L'operatore che si trovi in una delle anzidette situazioni, però, «è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti»; se l'amministrazione «ritiene che le misure sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico» (art. 80, commi 7 e 8). È, infine, previsto che l'ANAC detti delle linee guida al fine di precisare «quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c)» (art. 80, comma 13).

Da ultimo, nel rendere il parere su tale schema di codice, il Consiglio di Stato ha suggerito – al fine di armonizzare tale causa di esclusione con quella contemplata dall'art. 57, § 4, lett. g), direttiva 2014/24/UE – di sostituire le parole «le carenze nell'esecuzione di un precedente contratto» con le parole «le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto», nonché di chiarire che le carenze che causano l'esclusione sono sia quelle in cui «la risoluzione anticipata [non sia] contestata in giudizio», sia quelle in cui l'esclusione sia stata confermata all'esito di un giudizio (Comm. spec., 1 aprile 2016, n. 855).

Si prova, dunque, a contemperare i contrapposti interessi, evitando che la certezza circa l'affidabilità del potenziale contraente, della quale le stazioni appaltanti non possono assolutamente far a meno, finisca per penalizzare eccessivamente l'iniziativa economica privata, specie nella presente congiuntura economica.

Sarà il tempo a dire se è questa la strada giusta.

Guida all'approfondimento

M. Allena, Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche complesse: orientamenti tradizionali versus obblighi internazionali, ivi, 2012, 1602 ss.; G. Bergonzini, I requisiti di partecipazione agli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, in I contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, a cura di R. Villata, M. Bertolissi, V. Domenichelli e G. Sala, Padova, 2014, I, 330-333; F. D'Angelo, La giurisdizione amministrativa in materia di appalti tra questioni di opportunità e questioni di fatto (a proposito del giudizio sulla «affidabilità» delle imprese partecipanti alle gare d'appalto pubbliche), in Dir. proc. amm., 2014, 1028 ss.; M. Didonna, Il “grave errore professionale”, tra attuale incertezza del diritto e imminente prospettiva europea, in Urb. e app., 2016, 67; F. Di Chio, Esclusione dalla gara pubblica per grave negligenza o malafede nei precedenti contratti, in www.diritto.it, 10 maggio 2013; A. Falchi Delitala, La soggettività della valutazione di affidabilità ex art. 387, 1° comma, lett. f del d.lgs. 163/06 come limite al sindacato del giudice amministrativo, nonché in Urb. e app., 2012, 750; M. Galliasso, L'esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche per grave negligenza o malafede nell'esercizio di precedenti appalti: compatibilità con l'ordinamento comunitario ed obbligo di motivazione, in Foro amm.-CdS, 2007, 636 ss.; C.E. Gallo, La ricostruzione giurisprudenziale dell'errore professionale nelle gare pubbliche, in Foro amm.-CdS, 2003, 3006 ss.; S. Gentiloni Silveri, Breve nota a Consiglio di Stato, sez. V, 20.11.2015, n. 5299 sull'interpretazione dell'art. 38, comma 1, lett. f), d.lgs. 163/2006. Esclusione dalla gara come conseguenza della violazione dell'obbligo di buona fede, in www.giustamm.it, n. 12/2015; G. Greco, I requisiti di ordine generale, in Trattato sui contratti pubblici, a cura di M.A. Sandulli, R. De Nictolis, R. Garofoli, Giuffrè, Milano, 2008, 1267; F. Masi, Negligenza e malafede: un deficit di fiducia, in www.appaltiecontratti.uniroma2.it, 1 aprile 2013; V. Palmieri, L'inadempimento in precedenti contratti come causa di esclusione dalle gare pubbliche, in Foro amm. – CdS, 2008, 1144 ss.; L. Ponzone, Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, in Appalti e contratti pubblici. Commentario sistematico, a cura di F. Saitta, Padova, 2016, § 8; R. Proietti, Art. 38, in Codice dell'appalto pubblico, a cura di S. Baccarini, G, Chinè e R. Proietti, Giuffrè, Milano, 2015, 509-511; D. Rosato-C. Marmo, Esclusione dalle gare pubbliche per errore professionale e per inosservanza del relativo (dubbio) onere dichiarativo, in www.lexitalia.it, n. 3/2016, § 1; F. Saitta, Del dovere del cittadino di informare la P.A. e delle sue possibili implicazioni, in I nuovi diritti di cittadinanza: il diritto d'informazione, a cura di F. Manganaro e A. Romano Tassone, Torino, 2005, 111 ss.; F. Ventura, Art. 38, in Commentario breve alla legislazione sugli appalti pubblici e privati, 2ᵃ ed., Padova, 2012, 449-451.

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