Precisazioni sulla portata del principio di separazione tra offerta tecnica e offerta economica

Maria Stella Bonomi
13 Aprile 2017

La sentenza ha escluso che si possa configurare una violazione del principio di separazione tra offerta tecnica e economica se nella documentazione dell'offerta tecnica siano indicati alcuni elementi economici. L'allegazione nell'offerta tecnica dei prezzi unitari al lordo del ribasso non è, infatti, di per sé sola idonea a condizionare – e, dunque, alterare – il giudizio della commissione giudicatrice, posto che solo dall'esame dell'offerta economica è possibile quantificare il predetto ribasso.

La sentenza si segnala per alcune precisazioni sul principio di separazione tra l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Il Collegio richiama, anzitutto, il noto orientamento giurisprudenziale secondo cui, nelle procedure di gara da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le regole di segretezza dell'offerta economica e di separazione del relativo esame da quello dell'offerta tecnica impongono tassativamente che, prima della conclusione di quest'ultimo, la commissione giudicatrice non possa in alcun modo conoscere gli elementi dell'offerta economica. La ratio sottesa a tale previsione è chiaramente quella di non influenzare – effettivamente o anche solo potenzialmente – la preventiva valutazione dell'offerta tecnica, conformemente ai principi di imparzialità e trasparenza.

Il TAR ha tuttavia escluso che si possa configurare una violazione del suddetto principio se nella documentazione costituente l'offerta tecnica siano indicati alcuni elementi economici.

L'allegazione all'offerta tecnica dei prezzi unitari al lordo del ribasso non è, infatti, di per sé idonea a condizionare – e, dunque, alterare – il giudizio della commissione giudicatrice, posto che solo dall'esame dell'offerta economica è possibile quantificare il predetto ribasso.

Nell'esaminare la questione, la giurisprudenza ha più volte chiarito che la violazione del principio di separazione dell'offerta tecnica da quella economica si configura solo laddove l'inserimento di elementi economici nell'offerta tecnica «renda possibile la ricostruzione dell'offerta economica nella sua interezza». Conseguentemente, nell'offerta tecnica possono essere inclusi singoli elementi economici correlati a elementi qualitativi (i.e. prezzi a base di gara, prezzi di listini ufficiali) ovvero elementi isolati e del tutto marginali dell'offerta economica, purché non consentano una ricostruzione complessiva dell'offerta economica.

Il TAR conclude affermando che il sopra richiamato principio della separazione non è violato in caso di indicazioni di natura economica, incluse nell'offerta tecnica che non consentono la ricostruzione del prezzo offerto.

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