Sulla legittimità dell’affidamento in house

Redazione Scientifica
13 Maggio 2016

La legittimità dell'affidamento di un servizio va valutata con riferimento allo stato di fatto e di diritto esistente al momento dell'adozione del provvedimento...

La legittimità dell'affidamento di un servizio va valutata con riferimento allo stato di fatto e di diritto esistente al momento dell'adozione del provvedimento, restando indifferenti le sopravvenienze provvedimentali eventualmente accrescitive dei poteri di controllo in house.

La mera partecipazione di un Ente pubblico ad un organismo societario non equivale di per sé all'automatico affidamento del servizio pubblico, ancor più in considerazione del fatto che l'art. 34, comma 20, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. in l. 17 dicembre 2012, n. 221 impone all'Amministrazione autonome valutazioni per l'affidamento del servizio, valutazioni che vengono espresse dall'amministrazione al momento dell'affidamento e che ben possono essere sindacate.

3. La sentenza della Corte giust. UE, Sez. III, 29 novembre 2012, C-182/11 e C-183/11, che ha riconosciuto l'in house pluripartecipato, ha dettato una serie di requisiti analoghi all'attuale disciplina della Direttiva 2014/24/UE, che comportano delicate valutazioni da effettuarsi sul crinale dell'insindacabilità delle scelte amministrative da un lato e delle scelte imprenditoriali civilistiche dall'altro.

4. L'affidamento diretto, in house - lungi dal configurarsi, alla stato attuale delle normativa, come un'ipotesi eccezionale e residuale di gestione dei servizi pubblici locali - costituisce una delle (tre) normali forme organizzative delle stesse, con la conseguenza che la decisione di un ente in ordine alla concreta gestione dei servizi pubblici locali, ivi compresa quella di avvalersi dell'affidamento diretto, in house, costituisce frutto di una scelta ampiamente discrezionale; tale scelta, quindi, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiata da illogicità, irragionevolezza, irrazionalità ed arbitrarietà ovvero non sia fondata su di un altrettanto macroscopico travisamento dei fatti; tuttavia, proprio in ossequio ai principi di trasparenza e democraticità dei processi decisionali pubblici si impone che detta scelta debba essere adeguatamente motivata circa le ragioni di fatto e di convenienza che la giustificano, anche alla luce dell'art. 34, comma 20, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. in l. 17 dicembre 2012, n. 221.

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