Suddivisione in lotti funzionali

Redazione Scientifica
10 Giugno 2016

Nell'espletamento delle gare per l'affidamento di lavori, servizi e forniture la stazione appaltante è tenuta, di regola, a suddividere l'appalto in “lotti funzionali”...

Ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, d.lgs. n. 163 del 2006, nell'espletamento delle gare per l'affidamento di lavori, servizi e forniture la stazione appaltante è tenuta, di regola, a suddividere l'appalto in “lotti funzionali”: ciò significa che il criterio ispiratore nella formazione dei lotti non deve necessariamente essere quello della similarità/omogeneità tra le prestazioni che vengono messe a confronto nel lotto, quanto piuttosto il fatto che si tratti di prestazioni/prodotti idonee/i a garantire le medesime funzionalità.

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