Sulla legittimità di clausole aleatorie contenute previste dalla legge di gara
13 Giugno 2016
In sede di gara avente ad oggetto la fornitura di medicinali, ai fini della determinabilità dell'oggetto del contratto ex art. 1346 c.c., è sufficiente che sia indicata la “quantità totale” di medicinali presuntivamente rispondente al fabbisogno nel biennio e “l'importo massimo spendibile” ad essa quantità riferito, posto a base di gara per ciascun lotto, così da consentire alle concorrenti di formulare la propria offerta.
Negli appalti relativi a forniture di medicinali, ove vi sia una clausola che indichi la stima meramente indicativa del quantitativo acquistabile, in sede di gara, si configurano una serie di interessi pubblici preminenti rispetto all'interesse imprenditoriale privato i quali giustificano la particolare natura di “alea” insita in questo tipo di clausole, interessi riconducibili al principio di economicità della spesa pubblica ed all'esigenza di garantire l'adeguamento tempestivo delle terapie somministrate nell'ambito del servizio pubblico all'evoluzione scientifica. |