La centrale di committenza, munita di delega irrevocabile, è l’unico e diretto responsabile della procedura di gara

Claudio Fanasca
13 Giugno 2016

In caso di gara indetta e gestita in via esclusiva da una centrale di committenza in base a una delega irrevocabile, tale soggetto è l'unico e diretto responsabile della procedura, con la conseguenza che le amministrazioni che beneficiano delle prestazioni relative all'appalto non sono parti necessarie del giudizio di impugnazione neppure in ordine alla domanda di dichiarazione di inefficacia dei contratti eventualmente stipulati e di subentro negli stessi, essendo destinatarie di tutti gli effetti, sostanziali e processuali, scaturenti dalle vicende connesse alla procedura di gara.

La Sezione Terza del Consiglio di Stato ha affermato che, in caso di gara indetta e gestita in via esclusiva da una centrale di committenza in base a una delega irrevocabile (come nel caso esaminato, in cui sussiste un obbligo di legge di avvalersi dell'organismo aggregatore), tale centrale è l'unica e diretta responsabile della procedura. Di conseguenza, le amministrazioni che a valle beneficiano dell'appalto posto in aggiudicazione non sono parti necessarie del giudizio con cui si impugnano gli esiti della relativa gara, neppure in ordine alla domanda di dichiarazione di inefficacia dei contratti eventualmente stipulati e di subentro negli stessi, dal momento che sono destinatarie di tutti gli effetti, sostanziali e processuali, scaturenti dalle vicende connesse alla procedura concorrenziale (in tal senso, si veda Cons. St., Sez. III, 9 luglio 2013, n. 3639).

Tale principio si applica, a maggior ragione, alle controversie - come quella sottoposta al Consiglio di Stato - in cui non è contestata la declaratoria di inefficacia del contratto, bensì soltanto il provvedimento di esclusione dalla gara emanato dalla centrale di committenza. Al riguardo, infatti, è lo stesso art. 41, comma 2, c.p.a. a precisare che il ricorso deve essere notificato alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati.

Ne consegue, secondo il Consiglio di Stato, che non comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado la mancata evocazione in giudizio dell'amministrazione beneficiaria e non è nemmeno necessaria l'estensione del contraddittorio nei confronti di quest'ultima, essendo sufficiente la partecipazione al giudizio da parte della centrale di committenza.

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