Solo il servizio analogo già concluso è idoneo a dimostrare la capacità tecnica del concorrente

Claudio Fanasca
13 Giugno 2016

Lo svolgimento di un servizio analogo prescritto dal bando di gara ai fini della dimostrazione della capacità tecnica dei concorrenti non può che identificarsi con la sua integrale esecuzione, risultando irragionevole e contrario alla garanzia di qualità delle prestazioni ammettere che anche i servizi ancora in corso di esecuzione possano concorrere a fornire la prova di tale requisito.

Secondo il TAR Toscana lo svolgimento di un servizio analogo richiesto dal bando di gara, ai fini della dimostrazione della capacità tecnica dei concorrenti, deve necessariamente identificarsi con la sua effettiva esecuzione. In tal senso, la circostanza che la disciplina di gara non specifichi che il servizio debba essere concluso non può condurre a ritenere che la prova del predetto requisito possa essere ammessa anche con riferimento ai servizi ancora in corso di esecuzione.

La conferma di ciò si rinviene, nel caso di specie, dal tenore letterale dello stesso bando di gara che, nel circoscrivere in un quinquennio il periodo di tempo al cui interno debbono collocarsi i servizi pregressi attestanti l'idoneità tecnico-professionale dei concorrenti, sancisce di fatto l'irrilevanza di quelli ancora in corso al momento dell'avvio della procedura concorrenziale, dei quali potrebbe al più riconoscersi che siano stati affidati, ma non anche svolti nel quinquennio di riferimento.

A ciò si aggiunga che il fatto che la previsione del bando sia modellata sulla falsariga dell'art. 42, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 163 del 2006 (la cui disciplina ora è stata sostituita da quella di cui all'art. 83 d.lgs. n. 50 del 2016), in forza del quale la prova dell'effettivo possesso del requisito è costituita dai certificati attestanti l'avvenuta esecuzione del servizio rilasciati da enti e pubbliche amministrazioni, presuppone evidentemente che debba trattarsi di servizi svolti e oramai esauriti.

D'altro canto, conclude il TAR, sarebbe irragionevole e contrario alla garanzia di qualità delle prestazioni, cui l'affidamento dei contratti pubblici deve presiedere, ammettere che anche i servizi ancora in corso di esecuzione possano concorrere a fornire la prova del requisito, venendo di fatto in rilievo una illogica equiparazione, ai fini della predetta dimostrazione, tra l'integrale svolgimento di un servizio e il mero principio di esecuzione dello stesso.

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