La grave negligenza e malafede si riferisce solo a vicende che si collacano nella fase di esecuzione del contratto

Redazione Scientifica
13 Giugno 2017

Relativamente alla causa di esclusione da procedure di affidamento di contratti pubblici previsto dall'art. 38, comma 1, lett. f), del Codice...

Relativamente alla causa di esclusione da procedure di affidamento di contratti pubblici previsto dall'art. 38, comma 1, lett. f), del Codice di cui al d.lgs. n. 163 del 2006, appare dal tenore letterale della norma – imperniata sulla duplice fattispecie della «grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara» e nel «errore grave nell'esercizio della loro attività professionale» – che la causa ostativa si riferisce a vicende che si collocano nella fase di esecuzione del contratto di appalto e che secondo motivata valutazione dell'amministrazione denotano un deficit di diligenza o di professionalità in capo al concorrente, incompatibile con l'elemento fiduciario che invece deve contraddistinguere il successivo rapporto negoziale.

È illegittima l'esclusione da una gara di appalto di un'impresa ai sensi della disposizione del Codice dei contratti pubblici ai sensi dell'art. 38 comma 1 lett. f) c.c.p. fondata su un episodio verificatosi nel corso delle trattative contrattuali e non già nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

In virtù del principio di tassatività che permea la disciplina delle cause di esclusione l'ambito applicativo della norma contenuta nell'art. 38, lett. f), non può essere dilatato sino ad accogliere un'interpretazione che comprenda anche fattispecie nelle quali il comportamento scorretto del concorrente si sia manifestato nella fase delle trattative che precedono la stipula del contratto e quindi la sua esecuzione.

L'art. 38, lett. f) c.c.p. ha un perimetro di applicazione circoscritto alla esecuzione del contratto, mentre le falsità dichiarative in tanto possono rilevare come causa ostativa alla partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici in quanto abbiano dato luogo all'iscrizione presso il casellario informatico dell'Autorità nazionale anticorruzione, ai sensi del medesimo art. 38, lett. b), d.lgs. n. 163 del 2006.