Sulla irrilevanza della mancata coincidenza terminologica tra bando di gara e certificazione di qualità esibita in gara
13 Giugno 2017
La certificazione di qualità ai sensi delle norme europee UNI EN ISO 9000 garantisce un determinato livello qualitativo della struttura aziendale e dei processi lavorativi, ed in generale di tutti gli aspetti gestionali dell'impresa, che prescinde dalle dimensioni e dal settore di attività in cui opera quest'ultima (cfr. Cons. St., Sez. V, 26 giugno 2012, n. 3752; negli stessi termini: Sez. V, 28 ottobre 2015, n. 4937, richiamata dal giudice di primo grado; VI, 14 novembre 2014, n. 5695).
In ragione delle caratteristiche ora descritte della certificazione di qualità della serie poc'anzi menzionata, si afferma quindi che la mancata coincidenza terminologica tra a descrizione dei servizi contenuta nel bando di gara e quella riportata nella certificazione esibita dalla concorrente non è causa di esclusione quando il settore ufficiale di accreditamento sia comunque coerente con il contratto da affidare (in questo senso: Cons. St., Sez. V, 19 giugno 2012, n. 3563). |