Sui limiti dimensionali degli scritti difensivi

Redazione Scientifica
13 Giugno 2017

A completamento della normativa sulla sinteticità dei ricorsi il Presidente del Consiglio di Stato in data 22 dicembre 2016 ha emanato...

Il previgente limite dimensionale degli scritti difensivi, applicabile al caso di specie ratione temporis, fissato dal decreto dal Presidente del Consiglio di Stato con il decreto 25 maggio 2015, pubblicato in Gazzetta ufficiale 5 giugno 2015, in attuazione di quanto previsto dall'art. 120, comma 6, del medesimo codice, come modificato dall'art. 40 d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, con la legge 11 agosto 2014, n. 114 prevedeva un numero massimo di 30 pagine, escluse intestazioni e riassunto dei motivi (della lunghezza massima, rispettivamente, di due pagine).

La legge 25 ottobre 2016, n. 197, in vigore dal 29 ottobre 2016, ha abrogato le ultime alinee dell'art. 120, comma 6, c.p.a. dalle parole “Con il medesimo decreto” e ha introdotto fra le disposizioni di attuazione del medesimo codice l'art. 13-ter, in base al quale “il giudice è tenuto ad esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti. L'omesso esame delle questioni contenute nelle pagine successive al limite massimo non è motivo di impugnazione”.

A completamento della normativa sulla sinteticità dei ricorsi il Presidente del Consiglio di Stato in data 22 dicembre 2016 ha emanato il decreto n. 167-2016, con il quale ha minuziosamente reintrodotto i limiti dimensionali dei ricorsi e degli altri atti difensivi nel processo amministrativo.

Tale decreto, all'art. 3, dispone che “b) nel rito ordinario, nel rito abbreviato comune di cui all'art. 119, nel rito appalti, nel rito elettorale di cui all'art. 130 e seguenti del codice del processo amministrativo, e nei giudizi di ottemperanza a decisioni rese nell'ambito di tali riti, 70.000 caratteri (corrispondenti a circa 35 pagine nel formato di cui all'art. 8).

Da tali limiti è escluso il riassunto preliminare, di lunghezza non eccedente 4.000 caratteri (corrispondenti a circa 2 pagine nel formato di cui all'art. 8), che sintetizza i motivi dell'atto processuale.

Nel caso di specie, esaminando l'atto di appello, si evidenzia che, a prescindere dall'abnormità delle dimensioni dello stesso (pari a 124 pagine), anche applicando tale ultimo decreto del Presidente del Consiglio di Stato in data 22 dicembre 2016 n. 167, che è più favorevole per l'appellante, può essere esaminato l'atto di appello, escluse le intestazioni e il riassunto preliminare (che può farsi coincidere con la parte denominata “Fatto” dall'appellante) fino a pag. 39, ove sono contenute le censure (peraltro ricopiate pedissequamente con la tecnica del “copia ed incolla” dal ricorso di primo grado) attinenti ai motivi di primo grado riproposti in appello in quanto assorbiti dal giudice di prime cure.

Tale evenienza (riproposizione dei motivi del ricorso di primo grado) potrebbe, in astratto, giustificare il superamento dei limiti dimensionali, ma per poter essere esaminati l'appellante deve ottenere l'autorizzazione preventiva dal Presidente del Consiglio di Stato ex art. 6 del suddetto decreto del 2016, ovvero, applicando correttamente il decreto vigente del 2015, l'autorizzazione pervista al punto 11 da parte del presidente di Sezione o di un Magistrato delegato.

In assenza di tale autorizzazione, la parte dell'appello eccedente i limiti sopra descritti non è esaminabile.

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