Dichiarazioni non veritiere e art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000

13 Luglio 2016

Dalla non veridicità di una dichiarazione formulata ai sensi e per gli effetti del d.P.R. n. 445 del 2000 scaturiscono automaticamente le conseguenze previste dall'art. 75 del medesimo decreto, ai sensi del quale il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. In tali casi, dunque, non residua in capo all'amministrazione alcun margine di discrezionalità.

Com'è noto, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 163 del 2006, sussiste, in capo ai soggetti tenuti a rendere le dichiarazioni di moralità, un generale obbligo di dichiarare «tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali [si sia] beneficiato della non menzione». E il tutto, com'è parimenti noto, al fine di consentire alla Stazione appaltante di verificare, a sua volta, la rilevanza di tali condanne penali e la loro incidenza sulla moralità professionale dello stesso concorrente.

Ebbene, con la sentenza in esame, il TAR Lazio ha giudicato che un offerente debba essere necessariamente escluso, qualora, pur avendo il proprio Direttore Tecnico effettivamente riportato delle condanne penali, lo stesso abbia omesso di dichiararle nella dichiarazione ex art. 38 depositata in sede di gara e formulata ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000.

L'Amministrazione, infatti, in tali casi non è tenuta, secondo il Collegio, a verificare la rilevanza del precedente penale che il concorrente ha omesso di denunciare. E ciò essenzialmente, come si legge nella sentenza di cui si dà notizia, perché «la veridicità delle dichiarazioni rese ai fini della partecipazione ad una pubblica selezione costituisce un valore “in sé” [che] può giustificare l'esclusione dalla gara a prescindere dal contenuto intrinseco della circostanza sottaciuta ovvero omessa».

Il tutto, a dire del TAR Lazio, è anzitutto confermato dall'art. 75 dello stesso d.P.R. n. 445 del 2000. Il quale, nel prevedere che «il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera», non lascerebbe alcun alcun margine di discrezionalità per la Stazione appaltante, che dunque è tenuta a trarre le suddette conseguenze da ogni dichiarazione non veritiera resa dal privato (sul punto si veda anche Cons. Stato, Sez. V, 3 febbraio 2016, n. 404).

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