Applicabilità della sanzione pecuniaria ex art. 38 comma 2 bis, d.lgs. n. 163 del 2006 solo nelle ipotesi in cui l’operatore economico si avvalga del beneficio del soccorso istruttorio

Redazione Scientifica
13 Settembre 2016

La sanzione dovuta alla Stazione Appaltante per sanare le irregolarità o l'incompletezza documentale...

La sanzione dovuta alla Stazione Appaltante per sanare le irregolarità o l'incompletezza documentale, ai sensi dell'art. 38, comma 2-bis, d.lgs. n. 163 del 2006, deve essere versata solo per le ipotesi in cui l'operatore economico intenda proseguire nella gara, costituendo tale sanzione una sorta di corrispettivo in favore della Stazione Appaltante, connesso all'aggravamento del procedimento derivante dal ricorso al soccorso istruttorio; viceversa qualora il partecipante non intenda avvalersi di tale beneficio, preferendo non proseguire la propria partecipazione alla gara, la procedura selettiva proseguirà più velocemente, con conseguente esclusione dell'applicazione della predetta sanzione.

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