Fornitura di prodotti equivalenti

Redazione Scientifica
13 Settembre 2016

Laddove la lex specialis di gara non prescriva tassativamente la necessità che siano forniti prodotti “di serie”...

Laddove la lex specialis di gara non prescriva tassativamente la necessità che siano forniti prodotti “di serie”, consentendo, al contrario, anche l'offerta di prodotti similari, non può essere disposta l'esclusione di un'offerta di prodotti non di serie purché questi posseggano le caratteristiche equivalenti e/o similari a quelle richieste;

l'interpretazione della normativa di gara deve essere sempre coerente rispetto al principio di massima partecipazione alle gare e di tassatività delle clausole di esclusione, con la conseguenza per cui le ipotesi di esclusione previste dal bando di gara devono essere interpretate in senso restrittivo, a causa della loro incidenza in termini di tutela della concorrenza;

se è vero che il bando di gara può essere integrato con l'individuazione di cause di esclusione dalla procedura ulteriori rispetto a quelle espressamente previste, ciò può avvenire soltanto con riferimento alle disposizioni inderogabili di legge;

l'esclusione di un concorrente non può desumersi in via interpretativa e discrezionale dalla mera carenza di alcuni elementi non previsti a pena di nullità del bando, in quanto l'art. 46, comma 1-bis, c.c.p. nel prevedere che i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione, oltre a quelle indicate dallo stesso comma 1-bis, è chiaramente volto a favorire la massima partecipazione alle gare attraverso il divieto di un aggravio del procedimento e mira a correggere quelle soluzioni che sfociavano in esclusioni derivanti da violazioni puramente formali.

Se in una gara concernente affidamento di una fornitura di pneumatici per macchine industriali la lex specialis consente ai concorrenti di offrire prodotti equivalenti o similari rispetto alle caratteristiche tecniche indicate nel capitolato, deve essere considerata legittima l'offerta di pneumatici non di serie e non presenti in commercio;

l'art. 68 c.c.p. prevede espressamente al comma 2 che le specifiche tecniche devono consentire pari accesso agli offerenti e non devono comportare la creazione agli ostacoli ingiustificati all'apertura dei contratti pubblici alla concorrenza, impedendo successivamente al comma 4 l'esclusione di un concorrente che abbia presentato un'offerta non conforme alle specifiche tecniche allegate al bando qualora questi provi in modo ritenuto soddisfacente dalle stazioni appaltanti, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

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