Obbligo di doppia referenza bancaria per i concessionari di giochi e scommesse

Redazione Scientifica
09 Settembre 2016

La Corte Giust. UE afferma che la direttiva 2004/18/CE e, in particolare, il suo articolo 47 devono essere interpretati nel senso che una normativa nazionale...

La Corte Giust. UE afferma che la direttiva 2004/18/CE e, in particolare, il suo articolo 47 devono essere interpretati nel senso che una normativa nazionale che disciplina il rilascio di concessioni nel settore dei giochi d'azzardo, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, non rientra nel loro ambito di applicazione.

La stessa sentenza ha inoltre sancito la compatibilità con il diritto euro-unitario della clausola del bando che, nell'ambito della procedura di affidamento dell'esercizio in concessione dei giochi e scommesse imponeva all'operatore economico di dimostrare la propria capacità economica e finanziaria tramite dichiarazioni rilasciate da almeno due istituti bancari, senza ammettere la produzione di altri documenti probatori. La suddetta previsione, evidenzia la Corte, non costituisce una restrizione della libertà di stabilimento e/o della libera prestazione di servizi e, dunque non viola l'art. 49 TFUE, sempreché la normativa operi conformemente al principio di proporzionalità come interpretato dalla giurisprudenza della stessa Corte (verifica demandata al giudice del rinvio).

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