La mera pubblicazione del verbale della seduta di attribuzione dei punteggi non è prova di conoscenza dell’atto lesivo

12 Settembre 2017

Le forme di comunicazione alternative a quelle previste dalla legge richiedono la prova che la parte abbia acquisito la piena conoscenza dell'atto.

Il Consiglio di Stato è tornato a pronunciarsi sul tema della decorrenza del termine per l'impugnazione dei provvedimenti relativi all'affidamento di contratti pubblici.

Al riguardo la sentenza ha affermato che la finalità dell'art. 79, comma 5-bis, d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (applicabile ratione temporis)è di porre uno strumento privilegiato al fine di assicurare la certezza delle situazioni giuridiche nei confronti di tutti i partecipanti alla gara ad evidenza pubblica e della stessa amministrazione appaltante.

Se tale è lo scopo, la sentenza ha anche affermato che la disposizione non ha introdotto forme di comunicazione tassative o esclusive ai fini della piena conoscibilità degli atti della procedura, con la conseguenza che, anche in assenza (o prima) della comunicazione prescritta, è ipotizzabile che la parte interessata possa ottenere altrimenti la piena conoscenza del provvedimento lesivo.

Nel caso di specie, tuttavia, il Consiglio di Stato ha ritenuto che la mera pubblicazione del verbale della seduta di attribuzione dei punteggi alle offerte non costituisce un indice probatorio univoco di effettiva conoscenza e, per l'effetto, in assenza di ulteriore prova che la parte abbia ottenuto conoscenza dell'atto in un'epoca precedente, il termine per l'impugnazione decorre dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 79 del vecchio Codice (oggi sostanzialmente trasfuso nell'art. 76 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50).

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