Obbligo di specificazione delle parti di servizio da eseguirsi da ciascuna delle imprese raggruppate

Redazione Scientifica
13 Settembre 2017

L'art. 37, comma 4, d.lgs. n. 163 del 2006, applicabile ratione temporis alla fattispecie, faceva obbligo...

L'art. 37, comma 4, d.lgs. n. 163 del 2006, applicabile ratione temporis alla fattispecie, faceva obbligo ai raggruppamenti di imprese, concorrenti all'affidamento di un appalto di servizi, di specificare nell'offerta le parti di servizio da eseguirsi dai singoli operatori riuniti. L'obbligo – oggi riprodotto dall'art. 48, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016 – riguarda tutte le forme di associazione, orizzontali e verticali, e rinviene la sua ragion d'essere nell'esigenza di evitare che l'esecuzione di quote rilevanti dell'appalto possa venire in concreto affidata a soggetti sprovvisti dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria fissati dalla stazione appaltante; e, specularmente, per consentire a quest'ultima di verificare la coerenza dei requisiti di qualificazione esibiti dalle singole imprese raggruppate con l'entità delle prestazioni di servizio da ognuna di esse assunte (cfr. Cons. St., Ad. Plen., 13 giugno 2012, n. 22; id., 5 luglio 2012, n. 26).

La giurisprudenza ha escluso che dalla norma sopra richiamata potesse farsi derivare l'ulteriore obbligo della corrispondenza fra quote di partecipazione e quote di esecuzione. Resta ferma, nondimeno, la necessità che ciascuna impresa fosse adeguatamente qualificata per la parte di prestazioni che s'impegnava ad eseguire, nel rispetto delle speciali prescrizioni e modalità contenute nella normativa di gara (così Cons. St., Ad. Plen., 28 agosto 2014, n. 27; id., 30 gennaio 2014, n. 7).

L'obbligo di specificare le parti di servizio da eseguirsi da ciascuna delle imprese raggruppate è da considerarsi assolto sia mediante l'indicazione, in termini descrittivi, delle singole parti del servizio da cui sia evincibile il riparto di esecuzione tra le imprese associate, sia in caso di indicazione, in termini percentuali, della quota di riparto delle prestazioni che saranno eseguite tra le singole imprese, a prescindere dalla tipologia delle prestazioni (cfr. Cons. St., Ad. Plen., nn. 22 e 26 del 2012, citt.).

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