Sulla natura degli standard internazionali e delle Linee guida nazionali e regionali richiamate nel bando di gara
13 Settembre 2017
La pronuncia risulta di particolare interesse nella parte in cui si sofferma sulla natura degli standard internazionali e delle Linee guida, nazionali e regionali, richiamate dalla lex specialis. Nella specie, si contestava alla società ricorrente di non aver rispettato i termini del Capitolato speciale, nella parte in cui disponeva che il servizio di erogazione dei pasti dovesse essere, tra l'altro, svolto nel rispetto: (i) di alcuni standard espressi in documenti internazionali; (ii) delle linee di indirizzo nazionale e regionale. Il Consiglio di Stato precisa, anzitutto, che l'elencazione di fonti di diversa origine nel bando di gara non costituisce un «ventaglio aperto» di possibilità tra cui i concorrenti possono discrezionalmente scegliere. Aderendo alla predetta interpretazione, infatti, si andrebbe a ledere il principio della par condicio, consentendo, di fatto, ai concorrenti la presentazione di offerte con standard, modalità e qualità differenziate. Il Collegio precisa, poi, che le normative richiamate nel capitolato hanno diversa natura e cogenza. Gli standard internazionali costituiscono «specifiche tecniche», ai sensi dell'allegato VIII, n. 1 del previgente Codice dei contratti pubblici. Si tratta, quindi, di norme tecniche facoltative, volte a definire le caratteristiche generali del servizio, nonché le più corrette modalità di esecuzione dello stesso, al fine di garantirne il miglior risultato possibile. Le Linee guida nazionali e regionali – che nel caso de quo contengono prescrizioni tecniche poste a tutela della salute e dell'integrità della persona – costituiscono, invece, norme tecniche «di natura immediatamente ed inderogabilmente precettiva». Ne deriva che, la loro mancata applicazione o violazione integra, da un lato (in sede civile), un grave inadempimento dell'appaltatore, dall'altro (in sede penale), un possibile fattore di contestazione di un illecito commissivo o omissivo. Gli standard internazionali richiamati nel bando di gara vanno, dunque, a integrare le modalità esecutive delle prestazioni richieste per le parti non coperte da specificazioni tecniche vincolanti. Di contro, le Linee guida delimitano, sul piano negoziale e funzionale, gli elementi fondamentali delle prestazioni. Il Consiglio di Stato conclude affermando la legittimità dell'esclusione della società ricorrente, avendo la stessa violato la specifica – e tassativa – norma tecnica delle Linee guida ministeriali e regionali che prevedeva il termine ultimo dei cinque giorni per il servizio di somministrazione dei pasti, secondo la c.d. modalità «cook&chill». |