Il richiamo all'attestazione SOA è di per sé idoneo a “specificare” l'oggetto del contratto di avvalimento

13 Ottobre 2016

La genericità letterale del contratto di avvalimento può ritenersi compensata dal fatto che con esso venga messa a disposizione della ditta ausiliata un'attestazione SOA. In tale caso, infatti, le risorse e i mezzi prestati a tale ultima ditta devono automaticamente ritenersi quelli correlati al rilascio di detta attestazione.

Com'è risaputo, l'art. 88 d.P.R. n. 207 del 2010, dispone che il contratto di avvalimento deve, «in modo compiuto, esplicito ed esauriente», riportare«le risorse e i mezzi prestati» dalla ausiliaria alla ditta concorrente. E tale medesima norma precisa, altresì, che dette risorse e detti mezzi devono essere indicati nel contratto «in modo determinato e specifico».

Con la sentenza in esame la quinta sezione del Consiglio di Stato ha rigettato una censura con cui, facendo leva sul citato art. 88, si lamentava la genericità di un contratto di avvalimento per via della mancanza in esso dello «specifico impegno dell'ausiliaria a mettere a disposizione i propri direttori tecnici».

In particolare, il Collegio ha ritenuto che l'effettiva genericità letterale del contratto “incriminato” debba tuttavia ritenersi «compensata» dal fatto che con tale contratto l'ausiliaria si fosse comunque impegnata a prestare alla ditta ausiliata la propria attestazione SOA e, quindi, con essa implicitamente anche i propri direttori tecnici.

La decisione di cui si discorre si pone quindi nel solco di quel minoritario orientamento secondo cui nel caso di avvalimento della attestazione SOA «le risorse considerate [nel contratto] non po(ssono) che essere quelle correlate al rilascio della specifica attestazione [prestata]» (TAR Lazio, Sez.III, 11 aprile 2013, n. 3672; in termini cfr. Cons. St., Sez. V, 23 ottobre 2012, n. 5408; TAR Campania, Napoli, Sez. I, 10 settembre 2013, n. 4212).

Si è, infatti, ritenuto che «è illogico imporre ai concorrenti di indicare dettagliatamente le risorse economico-finanziarie e tecnico-organizzative fornite dalle imprese ausiliarie, posto che le risorse in parola devono considerarsi immanenti ed assorbite entro la qualificazione SOA delle menzionate imprese ausiliarie» (TAR Campania, Napoli, Sez. VIII, 15 giugno 2012, n. 2838).

Dunque, secondo l'orientamento seguito anche dalla pronuncia in esame, «l'art. 88 comma 1, lett. a) (...) non può (...) essere inteso in senso troppo restrittivo»(Cons. St., Sez, V, 27 aprile 2015, n. 2063). Ogni altra chiave di lettura di tale norma, com'è stato puntualmente giudicato, mal si concilia infatti«sia all'approccio sostanziale con cui leggere l'istituto, vista la sua derivazione Europea, sia [con la] stessa ratio dell'istituto dell'avvalimento, che è quella di rendere quanto più possibile ampia la partecipazione alle gare di appalto pubblico» (TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 26 febbraio 2015, n. 431).

Da qui la convinzione che l'oggetto del contratto di avvalimento possa (e anzi debba) essere determinato «attraverso un meccanismo di relatio, ben noto nelle sedi contrattuali – per così dire – ordinarie», la cui applicabilità «non può essere esclus(a) in tema di appalti pubblici» (Cons. St., Sez. IV, 16 gennaio 2014, n. 135).

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