Sulla legittimità della “clausola sociale”

Redazione Scientifica
14 Febbraio 2017

La “clausola sociale” deve conformarsi ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e...

La “clausola sociale” deve conformarsi ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza e non comporta alcun obbligo per l'impresa aggiudicataria di un appalto pubblico di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata il personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria (Cons. St., Sez. III, n. 1255 del 2016; Cons. St., Sez. III, n. 1896 del 2013).

Alla luce di tali principi, una “clausola sociale” che imponga in termini rigidi la conservazione del personale di cui al precedente appalto è illegittima, dovendo invece essa essere formulata in termini di previsione della priorità del personale uscente nella riassunzione presso il nuovo gestore, in conformità alle esigenze occupazionali risultanti per la gestione del servizio, in modo da armonizzare l'obbligo di assunzione con l'organizzazione d'impresa prescelta dal gestore subentrante.

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