L’avvalimento di un requisito di capacità tecnica

Angelica Cardi
14 Febbraio 2017

Nel caso di avvalimento di un requisito di capacità tecnica, qual è un centro cottura per la produzione dei pasti, l'effettuazione di tutte le attività connesse al requisito oggetto di avvalimento deve competere esclusivamente alla ditta ausiliaria, con il proprio personale e i propri mezzi, con la conseguenza che, non realizzandosi appunto alcuna cessione della struttura, non è necessaria la previa autorizzazione del proprietario-locatore al suo utilizzo da parte del raggruppamento ausiliato.

Il Ministero della Difesa indiceva una procedura aperta per l'affidamento dell'appalto del servizio di ristorazione, catering e dei connessi servizi accessori presso gli Enti, Distaccamenti e Reparti del Ministero stesso. La gara veniva suddivisa in dieci autonomi lotti distinti per aree geografiche da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

All'esito della verifica della documentazione amministrativa, la Stazione Appaltante ammetteva tutte le cinque imprese concorrenti che avevano presentato l'offerta. Una delle imprese concorrenti, ritenendo illegittime le ammissioni delle altre imprese controinteressate, proponeva ricorso ai sensi dell'art. 120, comma 2-bis, c.p.a.

Al riguardo, la ricorrente proponeva quale motivo di ricorso, tra gli altri (ovvero, l'irregolarità della domanda di partecipazione ex art. 48 d.lgs. n. 50 del 2016 e la carenza dei requisiti soggettivi ex art. 80 d.lgs. n. 50 del 2016), l'illegittimità del contratto di avvalimento sottoscritto da un'impresa concorrente; in particolare, l'impresa affermava l'insussistenza di un titolo giuridico idoneo a legittimare l'RTI concorrente all'uso della struttura, oggetto del contratto di avvalimento. Ne sarebbe conseguita, in tal senso, l'inidoneità del contratto di avvalimento a garantire il possesso del requisito tecnico in capo all'impresa concorrente.

Sul punto, il Collegio ha affermato che l'avvalimento non comporta alcuna consegna della struttura, oggetto del contratto (nel caso di specie il centro cottura per la produzione dei pasti) al raggruppamento ausiliato né alcun suo utilizzo da parte di quest'ultimo.

La struttura è rimessa all'uso esclusivo della ditta ausiliaria-locataria, unica legittimata ad utilizzarla.

Ne deriva, pertanto, che non è necessaria la previa autorizzazione del proprietario-locatore al suo utilizzo da parte del concorrente, non realizzandosi alcuna cessione della struttura.

Il Collegio conclude affermando che nel caso di avvalimento di un requisito di capacità tecnica il compimento di tutte le attività connesse al requisito oggetto di avvalimento è di esclusiva competenza della ditta ausiliaria, la quale deve provvedervi con il proprio personale e i propri mezzi.

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