Applicabilità della regola di cui all’art. 84 d.lgs. n. 163 del 2006 in tema di composizione della Commissione di gara a tutti i contratti pubblici

Redazione Scientifica
14 Giugno 2016

La regola fissata dall'art. 84 d.lgs. n. 163 del 2006, per la quale i componenti della Commissione di gara vanno scelti fra soggetti dotati di competenza tecnica adeguata alle peculiarità dello specifico settore interessato dall'appalto da assegnare, costituisce...

La regola fissata dall'art. 84 d.lgs. n. 163 del 2006, per la quale i componenti della Commissione di gara vanno scelti fra soggetti dotati di competenza tecnica adeguata alle peculiarità dello specifico settore interessato dall'appalto da assegnare, costituisce espressione di principi generali, costituzionali e comunitari, volti ad assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa. Essendo, quindi, diretta espressione dei fondamentali canoni di trasparenza ed imparzialità, la norma deve ritenersi espressione di un principio generale del Codice degli appalti ed è quindi applicabile a tutti i contratti pubblici, anche a quelli che trovano solo una parziale regolamentazione nella relativa disciplina.

Nelle gare pubbliche, il requisito generale dell'esperienza “nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto”, previsto dall'art. 84, comma 2, d.lgs. n. 163 del 2006 per i componenti della Commissione giudicatrice di una gara per l'affidamento di un appalto pubblico, deve essere inteso gradatamente ed in modo coerente con la poliedricità delle competenze di volta in volta richieste in relazione alla complessiva prestazione da affidare, non essendo pertanto necessario che l'esperienza professionale di ciascun componente copra tutti i possibili ambiti oggetto di gara, in quanto è la Commissione – unitariamente considerata – che deve garantire quel grado di conoscenze tecniche richiesto, nella specifica fattispecie, in ossequio al principio di buon andamento della P.A., con la conseguenza che la competenza nello specifico settore al quale si riferisce l'oggetto dell'appalto e del relativo contratto va valutata compatibilmente con la struttura degli enti appaltanti, senza esigere, necessariamente, che l'esperienza professionale copra tutti gli aspetti oggetto della gara.

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