Nell’ambito di una fornitura di pezzi di ricambio a catalogo l’analogia del prodotto offerto si presume sussistente

Redazione Scientifica
14 Giugno 2016

L'art. 68, comma 13, d.lgs. n. 163 del 2006 non impone, nel caso di specifiche tecniche definite mediante il riferimento ad un marchio, che...

L'art. 68, comma 13, d.lgs. n. 163 del 2006 non impone, nel caso di specifiche tecniche definite mediante il riferimento ad un marchio, che la dichiarazione e la prova della conformità costruttiva siano fornite già a corredo dell'offerta. In particolare, in mancanza di un preciso obbligo di legge ed alla luce del principio generale secondo il quale «le specifiche tecniche devono consentire pari accesso agli offerenti e non devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura dei contratti pubblici alla concorrenza» (art. 68, comma 2, d.lgs. n. 163 del 2006), la scelta dell'amministrazione di riservare alla fase esecutiva la comprova della conformità costruttiva di un numero rilevantissimo di ricambi equivalenti appare del tutto ragionevole.

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