Illegittimità del silenzio dell’Amministrazione che ritarda la stipulazione del contratto

Redazione Scientifica
14 Giugno 2017

Le controversie concernenti la legittimità di atti o comportamenti afferenti a procedure di evidenza pubblica assunti non solo prima dell'aggiudicazione...

Le controversie concernenti la legittimità di atti o comportamenti afferenti a procedure di evidenza pubblica assunti non solo prima dell'aggiudicazione, ma anche nel successivo spazio temporale compreso tra l'aggiudicazione e la stipula del contratto, rientrano nella giurisdizione amministrativa perché attengono all'esercizio di potestà amministrativa sottoposta a norme di carattere pubblicistico, a fronte della quale la posizione giuridica dell'interessato ha consistenza di interesse legittimo e non di diritto soggettivo. La Stazione Appaltante, sia pure intervenuta l'aggiudicazione, conserva sempre il potere di non procedere alla stipulazione del contratto in ragione di valide e motivate ragioni di interesse pubblico; sulla base di tali considerazioni, può ritenersi che il termine per la stipulazione del contratto, di sessanta giorni dalla raggiunta efficacia a seguito della positiva verifica dei requisiti prescritti in capo all'aggiudicatario, è dispositivo e derogabile e, laddove la stipulazione non avvenga in tale termine, all'aggiudicatario è riconosciuto, da un lato, il diritto potestativo a sciogliersi da ogni vincolo senza il diritto ad alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate, dall'altro, ove l'aggiudicatario intenda conseguire il contratto, la possibilità di ricorrere avverso il silenzio innanzi al giudice amministrativo ovvero di impugnare in sede di giurisdizione generale di legittimità innanzi a detto giudice eventuali atti di autotutela. In definitiva, l'aggiudicazione della gara individua senz'altro l'operatore economico che potrà stipulare il contratto di appalto, ma non genera una posizione di diritto soggettivo, atteso che, pur concludendo la fase centrale del procedimento, la c.d. «procedura ad evidenza pubblica» in cui si individua il giusto contraente dell'Amministrazione, si pone all'interno del più ampio procedimento di affidamento dell'appalto, che inizia con la determina a contrarre e si conclude con la stipulazione del contratto, solo a seguito e per l'esecuzione del quale sorgono posizioni di diritto soggettivo. Pertanto, deve essere ritenuto illegittimo il silenzio dell'Amministrazione che ritardi la stipulazione del contratto; tuttavia l'aggiudicatario non può obbligare la P.A. a sottoscriverlo, ma solo ottenere un provvedimento che obblighi l'Amministrazione a pronunciarsi sulla sorte del contratto, ben potendo quest'ultima rifiutarsi di sottoscriverlo a fronte di imprescindibili e motivate esigenze pubbliche.

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