Sull’onere di motivazione in ordine alla sussistenza delle condizioni per procedere all’affidamento in house

14 Giugno 2017

È legittima la delibera comunale che rinvia ad una approfondita relazione tecnica che illustra in modo puntuale le ragioni di ordine strategico che hanno indotto l'amministrazione a scegliere la soluzione dell'affidamento diretto senza gara secondo il modello dell'in house providing per il servizio di gestione integrata dei rifiuti con raccolta secondo il metodo “porta a porta”, in cui vengono indicate le caratteristiche dell'affidataria, la composizione societaria, i risultati economici conseguiti negli esercizi precedenti e i presupposti in base ai quali lo stesso è qualificabile come ente in house, oltre alla descrizione delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio, la comparazione tra servizi affidati in house e mediante procedura selettiva, il giudizio di convenienza economica e la sintetizzazione dei risultati finali.

La ricorrente, affidataria del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti per il Comune di Castenedolo, impugnava le delibere con cui l'ente locale decideva di procedere all'affidamento diretto dello stesso servizio ad una società in house, deducendo che le delibere gravate non recavano una motivazione adeguata a sostegno della nuova soluzione organizzativa e che l'amministrazione non eserciterebbe nei confronti della pretesa società in house un controllo analogo a quello svolto sui propri servizi. Il giudice di primo grado respingeva entrambe le doglianze; avverso la sentenza di rigetto veniva interposto appello.

Il Consiglio di Stato ha confermato le statuizioni del Tar: più specificamente, quanto al difetto di motivazione, richiamato l'art. 34, comma 20, d.l. n. 179 del 2012, il giudice ha ritenuto soddisfatto nel caso di specie l'onere di motivazione ivi previsto avendo l'amministrazione dato conto delle caratteristiche dell'affidataria, della composizione societaria, dei risultati economici conseguiti negli esercizi precedenti e dei presupposti in base ai quali il nuovo affidatario è qualificabile come ente in house, delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da affidare e, soprattutto, dell'analisi relativa alla maggiore convenienza dell'internalizzazione del servizio rispetto all'affidamento con gara.

Il giudice ha rigettato anche il secondo motivo di doglianza (insussistenza del requisito del controllo analogo), rilevando che in caso di in house c.d. pluripartecipato, sulla base dei principi affermati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza 29 novembre 2012, C-182/11 e 183/11, il controllo analogo può essere esercitato congiuntamente da tali autorità e che il requisito in questione è per contro escluso soltanto qualora l'ente pubblico partecipante non abbia alcuna possibilità di partecipare al controllo dell'ente in house.

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