Sulla doppia riparametrazione

14 Giugno 2017

Nel sistema degli appalti pubblici nessuna norma di carattere generale impone, per le gare da aggiudicare con il criterio dell'offerta più vantaggiosa, l'obbligo della stazione appaltante di attribuire alla migliore offerta tecnica in gara il punteggio massimo previsto dalla lex specialis, mediante il criterio della c.d. doppia riparametrazione atteso che nelle gare da aggiudicarsi con detto criterio la riparametrazione ha la funzione di ristabilire l'equilibrio fra i diversi elementi qualitativi e quantitativi previsti per la valutazione dell'offerta solo se e secondo quanto voluto e disposto dalla stazione appaltante con il bando, con la conseguenza che l'operazione di riparametrazione deve essere espressamente prevista dalla legge di gara per poter essere applicata e non può tradursi in una modalità di apprezzamento delle offerte facoltativamente introdotta dalla commissione giudicatrice.

La ricorrente partecipava ad una gara per l'aggiudicazione del servizio di raccolta integrata dei rifiuti urbani e servizi e contestava difronte al giudice di primo grado l'operato della Commissione che, nell'attribuire i punteggi, non aveva operato la c.d. doppia riparametrazione. Il Tar rigettava la censura; avverso la sentenza di primo grado veniva interposto appello.

Il Consiglio di Stato, premesso che nel disciplinare di gara non era previsto che la Commissione dovesse compiere un'ulteriore attività riparametrando tutti i singoli criteri in modo che il più elevato tra tutti quelli presentati avesse il punteggio pari a 1 e tutti gli altri fossero stabiliti proporzionalmente (cd. “doppia riparametrazione”), ha rilevato che nessuna norma di carattere generale impone, per le gare da aggiudicare con il criterio dell'offerta più vantaggiosa, l'obbligo della stazione appaltante di attribuire alla migliore offerta tecnica in gara il punteggio massimo previsto dalla lex specialis.

La discrezionalità che compete alla stazione appaltante nella scelta, alla luce delle esigenze del caso concreto, dei criteri da valorizzare ai fini della comparazione delle offerte e nella determinazione della misura della loro valorizzazione, investe anche la c.d. riparametrazione che avendo la funzione di preservare l'equilibro fra i diversi elementi stabiliti nel caso concreto per la valutazione dell'offerta (e perciò di assicurare la completa attuazione della volontà espressa al riguardo dalla stazione appaltante), rientra nel dominio del potere di disposizione ex ante della stessa Amministrazione.

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