Aste elettroniche: è irrilevante la pubblicità della fase di apertura delle offerte tecniche

Ester Santoro
14 Luglio 2016

È legittima la procedura di gara che si svolge mediante asta elettronica ancorché l'apertura delle offerte tecniche non sia avvenuta in seduta pubblica, laddove il sistema informatizzato utilizzato consenta di tracciare ogni passaggio della procedura e non permetta alcuna alterazione dei dati inseriti dai concorrenti, garantendo il rispetto della segretezza e riservatezza delle offerte.

Il Consiglio di Stato, occupandosi del principio di pubblicità delle operazioni di gara nelle aste elettroniche, ha chiarito che l'apertura delle offerte tecniche in seduta riservata costituisce una mera violazione formale, tale da non inficiare la legittimità della procedura.

Infatti, la gara che si svolge mediante un sistema informatizzato che rende perfettamente tracciabile ogni passaggio (nel caso di specie, si trattava della piattaforma Sintel) non consente alla Commissione di alterare o modificare i dati inseriti dai concorrenti ed acquisiti dal sistema informatico (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 5 dicembre 2014, n. 6018), sicchè sono superflue le cautele riservate all'apertura dei plichi cartacei, che, invece, sono facilmente manipolabili.

In base a detto presupposto, sia l'art. 85, comma 7, del d.lgs. 163 del 2006 che l'art. 295, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010 non hanno codificato alcuna fase pubblica per le gare gestite in modalità telematica, per cui, anche se la lex specialis di gara prevede la seduta pubblica per l'apertura delle offerte tecniche (da intendersi, inevitabilmente, come lettura pubblica dei dati già acquisiti dalla piattaforma elettronica), l'omissione di tale fase è irrilevante ai fini della legittimità della procedura.

In tal caso, infatti, l'annullamento dell'intera gara si porrebbe in contrasto con il principio di proporzionalità e con il canone di utilità, in quanto il sistema informatico consente di aprire la busta delle offerte tecniche solo dopo avere concluso la fase di verifica della regolarità della documentazione amministrativa, non consente la sua modificabilità e garantisce l'attestazione e la tracciabilità di ogni operazione compiuta nella piattaforma, consentendo il rispetto della massima segretezza e riservatezza dell'offerta ed assicurandone la provenienza e l'inalterabilità

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.