Correzione dell'errore materiale
14 Luglio 2017
L'errore materiale, realizzato da chi partecipa ad una gara pubblica e che si estrinseca in un'inesattezza o in una svista accidentale, rivelando una discrepanza tra la volontà decisionale, chiaramente riconoscibile da chiunque e rilevabile dal contesto stesso dell'atto, non può che essere suscettibile di correzione. E' necessario, ovviamente, che tale errore si sostanzi in una divergenza del tutto fortuita tra il giudizio e la sua espressione letterale; divergenza causata da una mera svista o da una disattenzione nella redazione dell'atto e che, come tale, può essere percepito o rilevato ictu oculi senza bisogno di alcuna indagine ricostruttiva della volontà e il cui contenuto resti individuabile e individuato senza incertezza. |