Notifica a mezzo pec del ricorso avverso l’aggiudicazione: attenzione al registro dal quale è estratta la Pec

Ester Santoro
14 Luglio 2017

Il TAR ha dichiaro inammissibile il ricorso avverso il provvedimento di aggiudicazione definitiva notificato alla stazione appaltante esclusivamente all'indirizzo pec risultante dal registro IPA, in quanto anche nel PAT è applicabile l'art. 16-ter del D.l. n. 179/2012 (convertito in L. n. 221/2012) secondo cui il registro IPA non è più annoverato tra i pubblici elenchi dai quali estrarre gli indirizzi pec validi per le notifiche telematiche.

La pronuncia in esame chiarisce che nel processo amministrativo telematico, comprese le controversie relative ai contratti pubblici, si applica l'art. 16-ter del D.l. n. 179/2012 (convertito in L. n. 221/2012) che, dopo le modifiche apportate dal D.L. n. 90/2014 (convertito dalla L. n. 114/2014), non contempla più tra i pubblici elenchi dai quali estrarre gli indirizzi pec da utilizzare per le notificazioni e comunicazioni degli atti il registro IPA, disciplinato dall'art. 16, comma 8, del D.L. n. 185/2008 (convertito dalla L. n. 2/2009). Infatti, quest'ultima disposizione, che prima era espressamente richiamata dal cit. art. 16, non è più contemplata tra gli indirizzi pec validi per le notifiche telematiche. Ne discende che, ai fini della notifica telematica di un atto processuale alla p.A., non può utilizzarsi qualunque indirizzo pec, ma solo quello inserito nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Nel caso di specie, il TAR ha, pertanto, dichiarato inammissibile il ricorso avverso il provvedimento di aggiudicazione definitiva notificato all'amministrazione comunale (non costituitasi in giudizio) all'indirizzo pec tratto dal registro IPA ma non in un registro valido ai sensi dell'art. 16, comma 12, del D.L. n. 179/2012.

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