Verifica di congruità ed onere motivazionale

Redazione Scientifica
14 Settembre 2016

Il giudizio che conclude il sub procedimento di verifica delle offerte anomale (di per sé insindacabile...

Il giudizio che conclude il sub procedimento di verifica delle offerte anomale (di per sé insindacabile, salva l'ipotesi in cui le valutazioni ad esso sottese non risultino abnormi o manifestamente illogiche o affette da errori di fatto) ha natura globale e sintetica sulla serietà o meno dell'offerta nel suo insieme e, conseguentemente, la relativa motivazione deve essere rigorosa in caso di esito negativo; al contrario, la positiva valutazione di congruità della presunta offerta anomala è sufficientemente espressa anche con eventuale motivazione ‘per relationem' alle giustificazioni rese dall'impresa offerente;

il giudizio sull'anomalia delle offerte presentate nelle gare pubbliche di appalto è ampiamente discrezionale e il sindacato va limitato ai casi di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza; il vaglio del giudice può riguardare le valutazioni della Stazione Appaltante unicamente sotto il profilo della logicità, ragionevolezza ed adeguatezza dell'istruttoria, ma non può consistere in una autonoma verifica della congruità dell'offerta e delle singole voci, con conseguente invasione della sfera propria della P.A.;

L'assenza della voce relativa all'utile d'impresa nell'offerta non può rilevare quale elemento da cui ricavare ex se l'anomalia dell'offerta stessa, soprattutto nel caso di cooperative sociali o Onlus, non operanti a scopo di lucro;

Il principio del c.d. ‘utile necessario' non è estensibile a soggetti che operano per scopi non economici, bensì sociali o mutualistici, per i quali l'obbligatoria indicazione di un utile d'impresa si tradurrebbe in una prescrizione incoerente con la relativa vocazione non lucrativa, con l'imposizione di un'artificiosa componente di onerosità della proposta;

Diversamente da quanto accade per gli enti a scopo di lucro, l'offerta senza utile presentata da un soggetto che tale utile non persegue non è, solo per questo, anomala o inaffidabile in quanto non impedisce il perseguimento efficiente di finalità istituzionali che prescindono da tale vantaggio stricto sensu economico;

Anche per le società commerciali, le quali hanno come scopo la produzione di utili da dividere, la valutazione dell'offerta in relazione ad un utile d'impresa esiguo non è idoneo di per sé a qualificarla anomala, a meno che esso non si riduca ad un importo simbolico.

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