Regolarizzazione postuma della posizione previdenziale

Redazione Scientifica
14 Settembre 2016

Ai fini della partecipazione alle gare di appalto, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 31, comma 8, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69...

Ai fini della partecipazione alle gare di appalto, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 31, comma 8, d.l. 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), non sono consentite regolarizzazioni postume della posizione previdenziale, dovendo l'impresa deve essere in regola con l'assolvimento degli obblighi previdenziali fin dal momento di presentazione dell'offerta e conservare tale stato per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante, risultando quindi irrilevante un eventuale adempimento tardivo dell'obbligazione contributiva.

L'istituto dell'invito alla regolarizzazione (che già era previsto dall'art. 7, comma 3, del d.m. 24 ottobre 2007 ed oggi risulta recepito a livello legislativo dall'art. 31, comma 8, d.l. 21 giugno 2013, n. 69, di cui le appellanti lamentano la violazione) può operare unicamente nei rapporti tra l'impresa concorrente e l'Ente previdenziale, ossia con riferimento al DURC chiesto dall'impresa e non anche al DURC richiesto dalla stazione appaltante ai fini della verifica della veridicità dell'autodichiarazione resa ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. i) del previgente ‘Codice dei contratti' ai fini della partecipazione alla procedura di gara;

Ai fini della sussistenza del requisito di regolarità contributiva, a fronte dell'accertamento di debiti previdenziali, non può essere invocato ex se quale esimente il fatto che alla data di presentazione della domanda di partecipazione l'operatore inadempiente vanti comunque crediti derivanti dall'ammissione alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria ai sensi della l. 223 del 1991, che gli avrebbero consentito di invocare la compensazione con i debiti verso l'Ente previdenziale.

Nel nostro ordinamento non è contemplato un generalizzato diritto alla compensazione fra i crediti vantati nei confronti di amministrazioni pubbliche e i debiti contributivi nei confronti dell'Ente previdenziale, essendo stati fissati precisi presupposti e condizioni per l'operatività della richiamata compensazione.

In particolare, l'art. 13-bis, comma 5, d.l. n. 52 del 2012 stabilisce che il rilascio del DURC pure in presenza di debiti contributivi è possibile solo in presenza del previo rilascio di una certificazione da parte dell'amministrazione pubblica debitrice la quale dia atto della sussistenza e dell'importo dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti di tali amministrazioni.

In caso di accertamento della violazione dei requisiti di regolarità contributiva non osta all'esclusione dalla gara il principio di autoresponsabilità e di buona fede basato sulla persistente validità, al momento in cui le dichiarazioni di gara erano state rese, di un DURC di contenuto positivo, soprattutto quando l'insoluto è di importi rilevanti e dalle circostanze di fatto risulti inverosimile, oltre ogni ragionevole dubbio, la sussistenza di uno stato di ignoranza incolpevole circa l'esistenza del debito.

Non sono ravvisabili contrasti ed incompatibilità tra la disciplina di cui all'art. 38, comma 1, lett. i) c.c.p. e la coeva previsione di cui all'art. 45 della direttiva 2004/18/CE laddove è consentita l'esclusione disposta sulla base di un DURC negativo acquisito d'ufficio a fronte di DURC positivo presentato in sede di gara dal concorrente; vero è, infatti, che l'art. 45, paragrafo 2, lett. e) e paragrafo 3 della direttiva 2004/18/CE stabilisce che, in via di principio, il concorrente possa allegare, ai fini partecipativi, un certificato di fonte pubblica il quale attesti (inter alia) la regolarità contributiva, ma tale facoltà (evidentemente finalizzata a rendere più agevole la prova in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione) non può essere intesa nel senso di precludere alla stessa amministrazione la verifica in concreto in ordine alla corrispondenza al vero delle richiamate certificazioni, non potendo evidentemente essere connesso un valore definitivamente liberatorio a una certificazione dal contenuto erroneo o non veritiero.

L'art. 45 della direttiva 2004/18/CE legittima l'esclusione dalla gara del concorrente il quale, pur versando in situazione di irregolarità contributiva al momento della partecipazione, abbia comunque provveduto al pagamento di quanto dovuto prima e indipendentemente dall'aggiudicazione provvisoria dell'appalto, intervenuta alcuni mesi dopo, in quanto è da privilegiare un'interpretazione ed applicazione della norma tale per cui la verifica in ordine ai requisiti soggettivi di partecipazione deve essere svolta in relazione alla situazione esistente al momento della domanda di partecipazione e tale da escludere la possibilità di una regolarizzazione postuma della conclamata carenza del requisito.

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