Il divieto di offerte in aumento opera con riferimento all'offerta economica finale e non alle singole voci di costo

Redazione Scientifica
13 Settembre 2016

Il principio relativo alla necessità che le offerte economiche siano pari o inferiori all'importo posto a base d'asta...

Il principio relativo alla necessità che le offerte economiche siano pari o inferiori all'importo posto a base d'asta, con conseguente inammissibilità delle offerte in aumento (principio ricavabile dagli artt. 82 e 83 d.lgs n. 163 del 2006, nonché dall'art. 283, comma 3, d.P.R. 207 del 2010), deve comunque essere interpretato conformemente alla sua ratio, al precipuo fine di evitare che la Pubblica Amministrazione venga esposta ad un maggior aggravio economico (rispetto a quanto preventivato) a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto. Alla luce anche di quanto previsto dall'art. 46, comma 1-bis, d.lgs n. 163 del 2006 il divieto di offerte in aumento opera solo e soltanto con riguardo alla offerta economica finale, intesa nella sua globalità, senza che si possano artificiosamente suddividere le singole voci di costo, in quanto è ben possibile che, pur a fronte di alcune voci più onerose, il totale complessivo dell'offerta economica si ponga comunque ad un livello inferiore rispetto all'importo a base d'asta.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.