Sulla eterointegrazione dei moduli di domanda di partecipazione alla gara predisposti dalla stazione appaltante

Claudio Fanasca
14 Ottobre 2016

L'omessa dichiarazione da parte del concorrente di tutte le condanne penali eventualmente riportate, anche per reati non incidenti sulla moralità professionale, ne comporta senz'altro l'esclusione dalla gara, anche nell'ipotesi in cui il modulo di domanda di partecipazione predisposto dalla stazione appaltante non consenta di rendere una dichiarazione riferita a qualunque reato, dal momento che il predetto onere dichiarativo è previsto direttamente dalla legge e, pertanto, il concorrente è tenuto a provvedervi con qualunque mezzo, anche aggiungendo, per esempio, un'apposita postilla al modulo utilizzato.

Il Consiglio di Stato ha affermato che l'omessa dichiarazione da parte del concorrente di tutte le condanne penali riportate, anche se attinenti a reati diversi da quelli contemplati nell'art. 38, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 163 del 2006, ne comporta senz'altro l'esclusione dalla gara, senza possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio, anche laddove il modulo predisposto dalla stazione appaltante per la presentazione della domanda di partecipazione non consenta di rendere una dichiarazione riferita a qualunque tipologia di reato.

Nel caso di specie, il Collegio ha ritenuto legittima l'esclusione di un'impresa il cui legale rappresentante aveva omesso di dichiarare tutte le condanne penali riportate, nonostante il modello della domanda di partecipazione predisposto dalla stazione appaltante ed effettivamente utilizzato prevedesse come unica alternativa quella tra dichiarazione positiva o negativa in ordine alla sussistenza delle sole condanne per reati gravi incidenti sulla moralità professionale.

A sostegno di tale decisione il Consiglio di stato ha osservato che, per un verso, la normativa di gara contemplava espressamente, oltre che in conformità a quanto disposto dall'art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006, l'obbligo di rendere la dichiarazione per qualunque condanna penale riportata e, per altro verso, il fatto che il modello fosse articolato in modo tale da non consentire (agevolmente) la predetta dichiarazione non esonerava il concorrente dal dovere di provvedervi utilizzando allo scopo qualunque mezzo, anche aggiungendo, per esempio, un'apposita postilla al modello usato.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.