Sulla necessità di leggere in chiave sostanzialistica la prova, fornita da un operatore economico, relativa alla possesso della certificazione di qualità

Redazione Scientifica
14 Ottobre 2016

Gli artt. 43 e 44 d.lgs. n. 163 del 2006, rispettivamente in tema di norme di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale, stabiliscono che...

Gli artt. 43 e 44 d.lgs. n. 163 del 2006, rispettivamente in tema di norme di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale, stabiliscono che i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara possano essere provati utilizzando tre diversi strumenti: a) certificati rilasciati da organismi indipendenti accreditati; b) certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri; c) altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità prodotte dagli operatori economici.

Si tratta di strumenti utili allo stesso modo per raggiungere il risultato di poter dimostrare di avere i requisiti per la partecipazione alla procedura di gara (Cons. St., Sez. V, 12 novembre 2013, n. 5375).

Le norme in questione devono essere lette in chiave non formalistica, nel senso che l'impresa partecipante deve poter provare l'esistenza della qualificazione con mezzi idonei che garantiscano un soddisfacente grado di certezza, nel limite della ragionevolezza e della proporzionalità della previsione della legge speciale di gara, la quale deve garantire la massima partecipazione (Cons. St., Sez. V, 9 settembre 2013, n. 4471).

In definitiva, la diversità di disciplina tra le ipotesi di cui sub a) e sub b) va individuata nel fatto che, in questi due casi, l'Amministrazione deve dare per provato il possesso dei requisiti, non potendo disconoscerlo.

Ne consegue che la produzione di un certificato rilasciato da un ente non accreditato non può comportare ex se l'esclusione da una procedura di gara, ma impone all'amministrazione una valutazione in ordine al concreto possesso dei requisiti in capo al concorrente.

Tale valutazione ben può avvenire anche attraverso l'esame della detta certificazione, giacché ciò che il legislatore ha inteso scongiurare è la possibilità che imprese prive dei necessari requisiti possano partecipare alla procedura di gara.

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