Sui servizi resi per il funzionamento della giustizia v’è giurisdizione esclusiva del g.a.
11 Novembre 2016
Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo l'affidamento di servizi relativi alla pubblicazione delle vendite giudiziarie ed alla informatizzazione delle procedure esecutive e concorsuali – ai sensi dell'art.133, comma 1, lett. c) del c.p.a., – venendo in rilievo la concessione di un servizio pubblico da parte del Presidente del Tribunale il quale agisce anche nella fase della stipula della relativa convenzione, come capo dell'ufficio giudiziario, nell'esercizio di un generale e atipico potere amministrativo di organizzazione. |