Non riconducibilità del contratto di locazione passiva di immobili della P.A. ai contratti di fornitura di cose o di servizi

Redazione Scientifica
14 Novembre 2016

Il contratto di locazione non è riconducibile, ai contratti di fornitura di cose delle P.A...

Il contratto di locazione (che è fattispecie tipica di negozio di godimento di un bene, per un dato periodo di tempo, dietro il pagamento di un canone) non è riconducibile, ai contratti di fornitura di cose delle P.A., sia perchè la res locata rimane nel patrimonio del proprietario locatore e non si trasferisce in quello della controparte (come, invece, nella fornitura), sia perché diversa è la causa giuridica dei due contratti, che solo nel primo caso è rappresentata dal godimento della cosa per un tempo determinato con l'obbligo di custodia, da parte del conduttore, con la diligenza del buon padre di famiglia. Neppure è contratto di fornitura di servizi, mancando da parte del locatore (a differenza che da parte del fornitore) una prestazione di attività in favore del destinatario, avendo il primo solo l'obbligo di consegnare la cosa oggetto di contratto e di mantenere, eventualmente, la stessa in stato idoneo all'uso convenuto.

La Pubblica Amministrazione che procede alla locazione di immobili da adibire alla propria attività istituzionale agisce secondo le regole del diritto privato, anche nel caso in cui facoltativamente indìca una gara per individuare gli immobili stessi. Ne consegue che ogni controversia attinente al contratto di locazione stipulato e/o alla fase precontrattuale concerne diritti soggettivi e, per questo, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.

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