Il principio di stabilità della soglia di anomalia

Angelica Cardi
14 Febbraio 2017

La previsione di cui all'art. 38, comma 2-bis, d.lgs. n. 163 del 2006, è applicabile a qualunque potenziale ragione di esclusione del concorrente, atteso che il testo della innovativa disposizione esibisce una portata ben più vasta dell'elenco delle cause ostative contenuto nell'articolo in cui essa per ragioni contingenti è stata inserita. La previsione ha la natura di norma generale in quanto si riferisce a ogni variazione che intervenga successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte.

La ricorrente impugnava l'aggiudicazione definitiva deducendo che una delle imprese concorrenti non aveva rinnovato la attestazione SOA, prevista a pena di esclusione e scaduta in data 24 febbraio 16; in ragione di ciò si richiedeva, dunque, la rimodulazione dei calcoli e delle relative esclusioni per effetto della modifica della soglia di anomalia.

Sul punto, il Collegio afferma il principio di stabilità della soglia di anomalia prevedendo che ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

Ne consegue che, nel caso di specie, anche laddove si procedesse all'esclusione della impresa concorrente controinteressata, per la perdita del requisito richiesto a pena di esclusione, sarebbe, ad ogni modo, precluso il ricalcolo della soglia di anomalia.

Il Collegio afferma, dunque, l'applicabilità al caso di specie dell'art. 38, comma 2-bis, d.lgs. n. 163 del 2006 in quanto tale norma, benché inserita nel testo del suddetto articolo, è applicabile anche ai casi in cui non sia in questione la carenza dei requisiti ivi elencati, ma qualunque altra potenziale ragione di esclusione del concorrente, atteso che il testo della innovativa disposizione esibisce una portata ben più vasta dell'elenco delle cause ostative contenuto nell'articolo in cui essa per ragioni contingenti è stata inserita e ha la natura di norma generale in quanto si riferisce a ogni variazione che intervenga successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.