Cristallizzazione della soglia di anomalia

Redazione Scientifica
14 Febbraio 2017

La cristallizzazione della soglia d'anomalia prevista dall'art. 38, comma 2-bis, del codice appalti del 2006...

La cristallizzazione della soglia d'anomalia prevista dall'art. 38, comma 2-bis, del codice appalti del 2006, che si traduce nell'impossibilità ex post d'individuare – per effetto di sopravvenienze maturate successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte – una nuova soglia di anomalia mediante il ricalcolo delle offerte, non è ex se preclusiva della possibilità di rimettere in discussione gli esiti della procedura di gara, specie laddove la soglia d'anomalia originariamente divisata sia direttamente conseguente all'illegittima ammissione disposta in danno dell'impresa partecipante che, prima dell'aggiudicazione definitiva, solleciti la stazione appaltante all'esercizio del potere di autotutela, al fine di assicurare e garantire, oltre la correttezza del procedura concorrenziale, il buon andamento dell'azione amministrativa precettivamente disposto dall'art. 97 Cost.

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