Elementi essenziali del contratto di avvalimento dell’attestazione di qualificazione SOA

Redazione Scientifica
14 Febbraio 2017

In caso di avvalimento dell'attestazione di qualificazione SOA...

In caso di avvalimento dell'attestazione di qualificazione SOA, è necessario che nel contratto e nella dichiarazione unilaterale dell'impresa ausiliaria indirizzata alla stazione appaltante risulti che l'impresa ausiliaria metta effettivamente a disposizione della concorrente le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito di qualità, in conformità a quanto richiesto dagli artt. 49 d.lgs. n. 163 del 2006 e 88, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 207 del 2010 (regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici), e che, dunque, l'oggetto del contratto di avvalimento sia determinato attraverso la compiuta indicazione delle risorse e dei mezzi prestati.

Tali principi devono essere raccordati con quelli affermati in materia dall'Adunanza plenaria con la sentenza 4 novembre 2016, n. 23, secondo cui l'art. 88 del regolamento di esecuzione del previgente codice dei contratti pubblici, per la parte in cui prescrive che il contratto di avvalimento deve riportare «in modo compiuto, esplicito ed esauriente (…) le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico», non legittima un'interpretazione volta a sancire la nullità del contratto a fronte di un oggetto che sia stato esplicitato in modo non determinato, ma solo determinabile, essendo necessaria un'indagine in ordine agli elementi essenziali del contratto di avvalimento sulla base delle generali regole interpretative sancite dal codice civile, ed in particolare sulla base degli artt. 1363 (rubricato «Interpretazione complessiva delle clausole»), e 1367 (rubricato «Conservazione del contratto»).

In materia di avvalimento deve tenersi conto che l'istituto in questione è finalizzato ad ampliare la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici e che occorre quindi evitare di incorrere in aprioristici schematismi concettuali che possano irrigidire in modo irragionevole la disciplina sostanziale della gara ed eccedere le esigenze vantate dall'amministrazione di certezza ed affidabilità degli impegni assunti dai partecipanti alla procedura di affidamento.

E' da escludere che un atto di cessione, quand'anche qualificabile come cessione di ramo d'azienda, comporti per il cedente in via automatica la perdita delle proprie qualificazioni, tale conseguenza non potendosi evincere dall'art. 76 d.P.R. n. 207 del 2010, dovendosi verificare in concreto se la cessione ha riguardato un compendio di beni di dimensioni tali da incidere sulla struttura organizzativa ed aziendale così che l'aver riottenuto la qualificazione SOA nelle categorie possedute in precedenza possa essere intesa come “senza soluzione di continuità”.

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