Nomina della commissione da parte del Segretario generale di un ente locale e competenza dei membri del seggio di gara

Redazione Scientifica
13 Febbraio 2017

Il segretario generale riveste un ruolo e svolge funzioni all'interno dell'ente locale non assimilabili a...

Il segretario generale riveste un ruolo e svolge funzioni all'interno dell'ente locale non assimilabili a quelle del vertice politico essendo in rapporto di dipendenza funzionale (art. 98) e la sua attività si esplica nella «collaborazione» e nell'«assistenza giuridico-amministrativa» a favore dell'ente stesso (comma 2 dell'art. 97), laddove nei confronti della dirigenza la stessa figura ne sovrintende e coordina l'operato (art. 97, comma 4, TUEL).

L'art. 84, comma 2 c.c.p., nell'estendere al settore dei contratti pubblici il principio di separazione politica-amministrazione sancito in via generale dall'art. 107, comma 7, d.lgs. n. 267 del 2000, al fine di assicurare l'imparzialità degli organi di gara, pone un divieto di ingerenza nelle procedure di affidamento di tali contratti nei confronti di figure di estrazione politica e non burocratica, laddove quest'ultima è la natura del segretario generale che ben può nominare i membri della commissione di una gara pubblica.

Il requisito dell'esperienza nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto deve essere inteso in modo coerente con la poliedricità delle competenze richieste in relazione all'appalto da affidare nonché nel senso che non si può esigere che l'esperienza professionale di ciascun componente copra tutti gli aspetti oggetto della gara, essendo invece sufficiente che le professionalità dei vari membri si integrino e completino reciprocamente, in modo da assicurare il rispetto del requisito imposto dalla legge da parte dell'organo di gara nel suo insieme.

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