La scelta del criterio più idoneo per l’aggiudicazione di un appalto è espressione della discrezionalità della S.A.

Redazione Scientifica
15 Marzo 2017

In via generale, la scelta del criterio più idoneo per l'aggiudicazione di un pubblico appalto...

In via generale, la scelta del criterio più idoneo per l'aggiudicazione di un pubblico appalto, tra l'offerta economicamente più vantaggiosa e il prezzo più basso, è espressione della discrezionalità della Stazione Appaltante ed è censurabile solo per evidente irrazionalità o travisamento dei fatti. Più nello specifico, ai fini dell'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'Amministrazione ha ampi margini di discrezionalità nella scelta dei criteri da valorizzare ai fini della comparazione delle offerte, come pure nella determinazione della misura della loro valorizzazione. In tale ottica spetta, quindi, all'Amministrazione dare il peso relativo di ciascun elemento, a seconda delle peculiarità specifiche dell'appalto e, dunque della preminenza che, nel caso concreto, rivesta l'elemento economico (prestazione particolarmente semplice), ovvero l'elemento tecnico (prestazione particolarmente complessa).

Il legislatore, con la previsione dell'art. 95 d.lgs. n. 50 del 2016 ha attribuito una sicura prevalenza, tra i criteri di scelta del contraente pubblico, al metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, considerando residuale il metodo del “minor prezzo” (ex “prezzo più basso”, nella precedente terminologia) e limitando l'assoluta necessità di procedere con detto ultimo metodo ai soli due casi sinteticamente descritti, tassativamente ed esaustivamente, nella elencazione di cui al comma 3 del medesimo articolo.

La previsione codicistica che impone alle Stazioni Appaltanti di fissare compiutamente nella lex specialis di gara i criteri di valutazione delle offerte trova giustificazione nell'esigenza di ridurre gli apprezzamenti soggettivi della Commissione giudicatrice, garantendo in tale modo l'imparzialità delle valutazioni nell'essenziale tutela della par condicio tra i concorrenti, i quali debbono tutti essere messi in condizione di formulare un'offerta che consenta di concorrere effettivamente all'aggiudicazione del contratto in gara. Da ciò discende che la Commissione giudicatrice non ha la possibilità di integrare il bando e che l'illegittimità è duplice nel caso in cui i criteri di aggiudicazione siano fissati successivamente all'apertura delle buste e, quindi, dopo aver acquisito la conoscenza delle offerte tecniche e di quelle economiche, dato che, per principio generale, deve essere mantenuta la segretezza delle offerte economiche fino all'esaurimento, da parte dell'apposita Commissione, dell'esame delle offerte tecniche e ciò allo scopo di evitare che la conoscenza del prezzo offerto possa influenzare i componenti della Commissione nella formazione dei giudizi tecnici.

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