Qualificazione del raggruppamento temporaneo di imprese nelle gare per l’affidamento di servizi e forniture

Enrico Zampetti
15 Aprile 2016

Pur non sussistendo l'obbligo della corrispondenza tra quote di partecipazione e quote di esecuzione, ciascuna impresa del raggruppamento temporaneo che concorra in una gara per l'affidamento di servizi o forniture deve essere qualificata per la parte di prestazione che si impegna ad eseguire. Con riferimento a tale parte di prestazione, la singola impresa deve possedere i requisiti tecnici e/o economici richiesti dalla lex specialis, al fine di evitare che l'appalto sia eseguito da un soggetto privo della richiesta capacità tecnico-economica.

La sentenza ribadisce e puntualizza i principi in materia di qualificazione dei raggruppamenti temporanei d'imprese nelle gare pubbliche per l'affidamento di servizi e forniture. In continuità con precedenti pronunce del giudice amministrativo (Cons. St., Sez. V, 25 febbraio 2016, n. 786; Cons. St., Ad. Pl., 28 agosto 2014, n. 27), la decisione afferma che, pur essendo ormai venuto meno l'obbligo della corrispondenza tra quote di partecipazione e quote di esecuzione, ciascuna impresa del raggruppamento deve essere qualificata per la parte di prestazione che si impegna ad eseguire. Concretamente il principio impone che, per la parte di prestazione che si impegna ad eseguire, ciascuna impresa del raggruppamento debba possedere i requisiti tecnici e/o economici richiesti dalla lex specialis. Si evitano così utilizzi strumentali o elusivi dell'istituto dell'associazione temporanea, impedendo che una parte delle prestazioni dell'appalto venga eseguita da un soggetto privo della necessaria capacità professionale, tecnico-economica specificamente richiesta dalla stazione appaltante.

È appena il caso di sottolineare che il principio affermato dalla sentenza è strettamente correlato all'obbligo – previsto dall'art. 37, comma 4, c.c.p. per gli appalti di servizi e forniture – di specificare già in sede di offerta le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti nel raggruppamento. Sotto questo profilo, la giurisprudenza amministrativa ha infatti più volte sottolineato che l'obbligo di specificazione è direttamente strumentale alle esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice di conoscere nella fase prodromica all'affidamento il possesso dei necessari requisiti di qualificazione da parte di tutte le imprese del raggruppamento, precisando che l'associazione temporanea costituisce un modulo di aggregazione che non può essere piegato a scopi elusivi delle norme che condizionano la partecipazione a procedure d'appalto pubblico (TAR Lazio, Roma, Sez. II quater, 15 marzo 2016, n. 3299; Cons. St., Ad. plen., 13 giugno 2012, n. 22; Cons. St., Ad. plen. 5 luglio 2012, n. 26).

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