Perdita del requisito della regolarità contributiva in corso di svolgimento della procedura di gara

Simone Abrate
15 Aprile 2016

Il Consiglio di Stato ha ribadito che il requisito della regolarità contributiva deve sussistere per tutta la durata della procedura di gara senza soluzione di continuità, e non solo quindi al momento di presentazione della domanda di partecipazione (per le procedure ristrette) o dell'offerta (per le procedure aperte). Conseguentemente, è legittima l'esclusione del concorrente che era in possesso del requisito al momento della richiesta di partecipazione alla procedura, ma che ha perduto tale requisito dopo l'aggiudicazione provvisoria.

Il RTI appellante ha impugnato i provvedimenti di revoca dell'aggiudicazione provvisoria, adottati dalla stazione appaltante in esito alla verifica negativa del possesso del requisito della regolarità contributiva da parte di una mandante del RTI.

Secondo l'appellante, invero, la stazione appaltante avrebbe dovuto procedere, prima dell'esclusione, con l'invito alla regolarizzazione previsto e disciplinato dall'art. 31, comma 8, d.l. 21 giugno 2013, n. 69, conv. in l. 9 agosto 2013, n. 98.

Il TAR Lazio, in primo grado, ed il Consiglio di Stato, in appello, hanno respinto tale impostazione difensiva, ribadendo i principi di diritto in materia di Durc enunciati dal Cons. St., Ad. plen., 29 febbraio 2016, n. 5, secondo la quale anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 31, comma 8, del d.l. n. 69 del 2013, conv. in l. n. 98 del 2013, non sono consentite regolarizzazioni postume della posizione previdenziale, dovendo l'impresa essere in regola con l'assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali fin dalla presentazione dell'offerta e conservare tale stato per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante, restando dunque irrilevante un eventuale adempimento tardivo dell'obbligazione contributiva.

L'istituto della regolarizzazione, il c.d. “preavviso di Durc negativo”, può infatti operare solo nei rapporti tra impresa ed Ente previdenziale, ossia con riferimento al Durc chiesto dall'impresa, e non anche al Durc richiesto dalla stazione appaltante per la verifica della veridicità dell'autodichiarazione resa ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. i) c.c.p. al momento della partecipazione alla gara d'appalto (Cons. St., Sez. VI, 7 marzo 2016, n. 917).

Di conseguenza, precisa il Consiglio di Stato, le stazioni appaltanti non hanno alcun obbligo normativo di assegnare ai concorrenti non in regola con i versamenti un termine per la regolarizzazione contributiva.

In tale ottica è irrilevante, secondo il Giudice di secondo grado, che l'irregolarità contributiva sia intervenuta in un momento successivo alla fase di presentazione della domanda di partecipazione, atteso il principio della continuità dei requisiti, ribadito dalla pronuncia dell'Cons. St., Ad. plen., 20 luglio 2015, n. 8.

In tale ultima sentenza, infatti, è stato confermato che i requisiti generali e speciali devono essere posseduti dai candidati non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche per tutta la durata della procedura stessa fino all'aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell'esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità.

Ne consegue, pertanto, la legittimità dell'esclusione dalla procedura di gara del RTI appellante, essendo sufficiente a tal fine che il requisito in parola sia venuto meno, ancorché temporaneamente, durante lo svolgimento della procedura, e segnatamente dopo l'aggiudicazione provvisoria.

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