Sull’intermediario di rifiuti
12 Maggio 2017
In base all'art. 183, comma 1, lett. l), d.lgs. n. 152 del 2006 l'intermediario di rifiuti, ovvero colui che ne «dispone il recupero o lo smaltimento (…) per conto di terzi», anche senza prenderne il possesso materiale, è un soggetto professionale dotato di qualificazione adeguata in ordine alle caratteristiche dei rifiuti e delle connesse esigenze e modalità di movimentazione e destinazione. Alla figura professionale in esame possono quindi essere demandate tutte le incombenze giuridiche e tecniche necessarie per il corretto trattamento dei rifiuti, e cioè il trasporto e il recupero o smaltimento finale, anche senza la materiale detenzione degli stessi. Si tratta pertanto di figure professionali destinate ad operare nei confronti dei produttori e dei detentori di rifiuti, ovvero di coloro che sono tenuti a disfarsene nelle forme e con le modalità consentite dalla legge, consistenti appunto nell'avvio a recupero o lo smaltimento. La funzione tipica degli intermediari consiste in altri termini nel mettere a disposizione dei produttori e dei detentori le competenze tecniche necessarie per individuare le forme di trattamento più appropriate dei rifiuti. Da quanto sin qui rilevato si desume che l'intermediario senza detenzione è soggetto distinto: dal produttore, perché non può evidentemente essere intermediario di sé stesso; dall'incaricato del trasporto, perché questa attività comporta necessariamente la detenzione del rifiuto; dal soggetto che esegue il recupero o lo smaltimento del rifiuto, per le stese ragioni esposte con riguardo al trasportatore. L'intermediario può invece svolgere tutte le attività materiali e giuridiche finalizzate al trattamento del rifiuto (ad es.: analisi chimiche, imballaggio, etichettatura, verifica dell'idoneità trasportatore e dei mezzi, del tipo di destinazione e del destinatario, della relativa documentazione di accompagnamento ecc.), ed a tal fine fornisce al proprio mandante di tutte le informazioni necessarie a che il rifiuto possa essere conferito in conformità delle regole normative e tecniche vigenti. Conformemente al significato proprio della parola, l'intermediario è quindi colui che organizza per conto di terzi la complessa attività di conferimento dei rifiuti destinati a recupero o smaltimento ed in tale ambito egli si interpone tra i produttori o detentori e le imprese preposte a queste due ultime attività (recupero o smaltimento), con lo scopo di ricercare per i primi le migliori condizioni tecnico-economiche offerte dal mercato. |