La mancata nomina del RUP
15 Maggio 2017
Anche alla mancata nomina del R.U.P. di cui all'art. 31 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 deve essere applicato il più generale orientamento giurisprudenziale che ha escluso che «l'omessa indicazione (…) del responsabile del procedimento (…) (possa dare) luogo a vizio di legittimità, salvo che sia dimostrato un concreto pregiudizio, applicandosi la norma suppletiva di cui all'art. 5 l. n. 241 del 1990, a tenore della quale nella prospettata ipotesi è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto all'unità organizzativa competente» (Cons. St., sez. IV, 22 marzo 2013, n. 1632; TAR Toscana, sez. III, 30 gennaio 2012, n. 197; TAR Campania, Napoli, VII, 14 gennaio 2011, n. 164; TAR Lazio, Roma, III, 9 settembre 2010, n. 32207; Cons. St., sez. II, 16 maggio 2007, parere n. 866). L'applicabilità alla nuova previsione di cui all'art. 31 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 della giurisprudenza sopra richiamata non è esclusa dal riferimento all'atto formale di nomina del R.U.P. previsto dalla disposizione (la necessità dell'atto formale di nomina sarebbe, infatti, comunque desumibile dai principi generali, anche in mancanza di previsione espressa). |