Formule matematiche per l’attribuzione dei punteggi

Redazione Scientifica
15 Maggio 2017

Le formule predisposte ai fini dell'aggiudicazione dei contratti pubblici...

Le formule predisposte ai fini dell'aggiudicazione dei contratti pubblici devono essere tali da rendere possibile l'attribuzione dell'intero range dei punteggi, variabile da zero al massimo fissato nel bando.

Le formule previste nel Regolamento di cui al d.P.R. n. 207 del 2010, pur non obbligatorie, garantiscono il rispetto di tali principi: si tratta di formule di tipo lineare che garantiscono l'equilibrio tra i criteri di valutazione.

La derivata prima della funzione ribasso deve essere costante e, di conseguenza, deve essere una retta: se, ad esempio, all'elemento economico (ribasso o prezzo) fosse assegnata una funzione che a grandi oscillazioni dello stesso elemento comportasse una variazione molto piccola del coefficiente, per quest'elemento di valutazione tutti i concorrenti si troverebbero praticamente sullo stesso piano e, ai fini della scelta, l'elemento sarebbe ininfluente e la scelta verrebbe compiuta sugli elementi qualitativi che, per definizione, sono discrezionali. Stabilito che tutti i coefficienti devono variare linearmente, ed essendo noto che per determinare una retta è sufficiente stabilirne due punti, la vigente normativa individua questi due punti tenendo conto del fatto che il coefficiente deve variare, appunto, tra zero ed uno.

Anche sotto il profilo generale, le formule paraboliche non assicurano affatto il rapporto ponderale tra i vari elementi di valutazione fissati dal committente, specie se tale formula riguarda il prezzo, perché distorcendone la linearità sotto il profilo matematico, finisce per dare massimo valore ai criteri qualitativi che sono quelli più discrezionali e, quindi, potenzialmente più manipolabili dalla commissione di gara, in contrasto con i principi di trasparenza che permeano le gare pubbliche.

Nelle gare rette dal criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ciò che conta è che nell'assegnazione dei punteggi venga utilizzato tutto il potenziale differenziale previsto dal bando per ogni singola voce, al fine di evitare un ingiustificato svuotamento di efficacia della componente tecnica o di quella del prezzo.

È illegittima la disciplina di gara che prevede una formula per l'attribuzione dei punteggi, peraltro non codificata, che assegna al più elevato sconto il massimo punteggio disponibile, pari al peso ponderale attribuito all'offerta economica e attribuisce agli sconti offerti dalle concorrenti punteggi non proporzionali, con l'effetto che alla diminuzione dello sconto corrisponde uno scostamento di punteggio inferiore.

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