Bandi di gara nel settore dei trasporti

Redazione Scientifica
15 Maggio 2017

L'art. 37, comma 2, d.l. n. 201-2011 attribuisce all'ART...

L'art. 37, comma 2, d.l. n. 201 del 2011 attribuisce all'ART (Autorità Regionale Trasporti), Organismo indipendente istituito con il medesimo d.l. n. 201 del 2011, al quale sono state riconosciute specifiche e puntuali competenze «nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture», specifiche competenze in tema di regolazione delle procedure di gara nel settore del trasporto pubblico e tali competenze esclusive attribuite ex lege sono espressamente riconosciute dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 41 del 2013 come di competenza dello Stato e non in conflitto con le competenze regionali.

Applicando i principi derivanti da detta sentenza della Consulta, si deve dedurre che le Regioni, pur nella loro autonomia, non possano prescindere dalla Regolazione ART diretta a garantire un confronto effettivo ed efficiente tra gli operatori del settore nell'ambito delle pubbliche gare; né la Regione può in alcun modo sottrarsi alle prescrizioni regolatorie, che devono ovviamente essere uniformi per tutto il territorio nazionale, dettate ai fini della redazione degli atti delle gare per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico.

Ex art. 2, n. 1, della Delibera dell'Autorità Regionale dei Trasporti n. 49 del 2015 le "Misure" trovano applicazione alle sole gare indette successivamente all'entrata in vigore di detto provvedimento (ovvero, dal 17 giugno 2015), contenente «misure regolatorie per la redazione dei bandi e delle convenzioni relativi alle gare per l'assegnazione in esclusiva dei servizi di trasporto pubblico locale passeggeri e definizione dei criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici».

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