Impossibile ricorrere al soccorso istruttorio nella fase della comprova dei requisiti

Anton Giulio Pietrosanti
15 Maggio 2017

Il soccorso istruttorio può trovare applicazione nella fase della verifica delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali e speciali, ma non anche nella fase della comprova della loro sussistenza ai sensi dell'art. 48 d.lgs. n. 163 del 2006.

Secondo l'art. 48, comma 1, d.lgs. n. 163 del 2006, ilconcorrente sorteggiato deve comprovare, entro dieci giorni, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa presentando la documentazione indicata nel bando o nella lettera di invito. In particolare, la prova del possesso di tali requisiti va effettuata mediante la produzione di una documentazione che confermi il possesso dei requisiti comprovando le dichiarazioni in precedenza rese. In detta fase di controllo non può, però, trovare ingresso l'istituto del soccorso istruttorio il quale, invece, opera nella fase della verifica delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti per l'ammissione alla gara. Secondo il Collegio infatti «una cosa è verificare le dichiarazioni relative ai requisiti necessari per l'ammissione alla gara, altra cosa è verificare che i requisiti dichiarati sussistono».

L'impossibilità di estendere l'applicazione del soccorso istruttorio alla fase della comprova deriva, del resto, dall'impianto normativo di riferimento e dall'esigenza di celerità sottesa alla fase medesima. Tale fase non è infatti contemplata nel perimetro applicativo dell'istituto in questione, posto che l'art. 46, comma 1, d.lgs. n. 163 del 2006, obbliga le stazioni appaltanti al soccorso nei limiti previsti dagli artt. da 38 a 45 e il comma 3 specifica che le disposizioni sul soccorso istruttorio rinforzato si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni. Inoltre, la rapidità che caratterizza la fase della comprova con il termine perentorio di dieci giorni (entro il quale il concorrente deve produrre i documenti necessari) non potrebbe tollerare una ulteriore interlocuzione con la stazione appaltante in ordine alla sufficienza dei documenti prodotti per comprovare la presenza dei requisiti.

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